Cassazione Civile, Ordinanza n. 05326/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società gestrice di un centro di riabilitazione aveva ottenuto in primo grado il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze tariffarie relative a prestazioni sanitarie rese negli anni 2003-2005. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che nel triennio la struttura avesse superato i tetti di spesa annuali fissati dall’ASL e che, quindi, non fossero dovuti gli importi aggiuntivi richiesti sulla base della D.G.R.C. n. 224/2009. Il successivo ricorso per cassazione era stato rigettato. Con il presente giudizio la società ha proposto revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, avrebbe omesso di esaminare una precedente sentenza d’appello e il relativo decreto ingiuntivo, passati in giudicato tra le stesse parti, depositati in memoria ex art. 378 c.p.c.; secondo la ricorrente tali provvedimenti avrebbero confermato l’applicabilità della stessa delibera tariffaria e la debenza degli adeguamenti richiesti. La società ha inoltre insistito sulla tesi che i tetti di spesa non sarebbero stati legittimamente opponibili o comunque non sarebbero stati provati nel loro effettivo superamento. L’ASL non ha svolto difese nel giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio, perché la precedente ordinanza di legittimità aveva comunque esaminato la memoria ex art. 378 c.p.c. e i documenti allegati, menzionandoli espressamente in motivazione; il vizio denunciato riguardava in realtà una valutazione giuridica e non una mera svista percettiva. Inoltre, il giudicato invocato dalla società non era stato specificamente dedotto nei motivi di ricorso per cassazione, ma solo genericamente in memoria, e comunque non emergeva in modo univoco come fatto storico decisivo e incontroverso idoneo a rendere revocabile l’ordinanza. La Corte ha ribadito che l’errore revocatorio presuppone la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto oggettivamente certo o escluso, non l’erronea interpretazione o mancata applicazione di un giudicato esterno, che attiene invece a violazione di legge.
Norme richiamate
La revocazione è ammessa solo per un errore di percezione, non per un errore di giudizio o di interpretazione degli atti e delle questioni decise.
La memoria depositata in prossimità della decisione può essere esaminata, ma la sua mancata o erronea valutazione rileva solo se riguarda fatti storici decisivi, non questioni giuridiche.
La deduzione di omesso esame o cattiva valutazione delle prove non integra di per sé errore revocatorio se la Corte ha comunque percepito e valutato gli atti.
Richiamato in relazione al giudicato, ma la sua violazione non è configurabile come errore di fatto revocatorio.
Richiamato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto e al suo eventuale giudicato.
Il giudicato esterno opera come vincolo giuridico la cui erronea applicazione integra, al più, violazione di legge e non errore di fatto.
art. 32, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449
Richiamato dalla ricorrente come base normativa per i tetti di spesa e per contestare l’esistenza di limiti diversi da quelli invocati.
art. 2, comma 8, L. 28 dicembre 1995, n. 549
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei tetti di spesa.
art. 1, comma 32, L. n. 662/1996
Richiamato dalla ricorrente come ulteriore base normativa relativa ai tetti di spesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di definizione del giudizio.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio della sentenza di cassazione richiede una svista percettiva su un fatto storico, certo e decisivo, non una critica alla valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
- La mancata applicazione o considerazione del giudicato esterno non è, di regola, errore di fatto revocatorio quando il giudice abbia comunque esaminato gli atti e abbia svolto una valutazione sulla loro rilevanza; in tal caso l’errore è semmai di diritto.
- Per fondare la revocazione è necessario che il fatto dedotto come trascurato sia stato specificamente allegato e sia decisivo in modo univoco; non basta un richiamo generico in memoria a provvedimenti o giudicati ulteriori.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. può rilevare ai fini revocatori solo se l’omesso esame concerne circostanze storiche pacifiche e decisive, non se contiene argomentazioni giuridiche o richieste di rivalutazione del merito.
- Quando il credito tariffario è subordinato al rispetto di tetti di spesa annuali, l’eventuale adeguamento delle tariffe non comporta automaticamente il diritto al maggior corrispettivo se non risulta superato il relativo limite di spesa per ciascun esercizio.
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