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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05311/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di liquidazione, ma il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, sulla base delle risultanze del registro informatico. Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge: (1) l’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto rituale comunicazione del decreto e che le schermate SICID non provassero l’avvenuta comunicazione secondo le forme di legge, pur essendo l’ufficio dotato di PEC; (2) l’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero la prova del momento di effettiva conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto un difetto autonomamente ostativo ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per la mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi affermato, in ogni caso, che il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetto all’opposizione di cui all’art. 170 D.P.R. 115/2002, disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. 150/2011, e che, in difetto di comunicazione o notificazione, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché il decreto era del 28 dicembre 2018 e l’opposizione risultava proposta solo nel 2020, la stessa era comunque tardiva, con conseguente definitività del provvedimento e inammissibilità dell’opposizione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nulla sulle spese per mancata difesa dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti della causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato come norma violata nel dedotto vizio di mancata rituale comunicazione del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma violata nel dedotto erroneo riparto dell’onere della prova sulla comunicazione/conoscenza del decreto.

  • art. 84 D.P.R. n. 115/2002

    Prevede che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia ammessa opposizione e che il decreto vada comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    Disciplina l’opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso; il termine ordinario decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Rende applicabile il rito sommario speciale all’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato dalla Corte costituzionale come parametro di assimilazione del decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico appellabile.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione, si applica il termine lungo di impugnazione anche ai procedimenti di opposizione regolati dal d.lgs. 150/2011, compresa l’opposizione ai decreti di liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché tale omissione impedisce di ricostruire compiutamente il contesto sostanziale e processuale della controversia.
  • Il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile con opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002; il termine ordinario di trenta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • Se mancano comunicazione o notificazione del decreto di liquidazione, trova applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente tardività dell’opposizione proposta oltre tale termine.
  • Quando l’opposizione è comunque proposta oltre il termine lungo, l’eventuale questione sulla ritualità della comunicazione diventa irrilevante, perché il provvedimento è già definitivo e non più esaminabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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