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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05315/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La Procura della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso un decreto di liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'opposizione era stata ritenuta tardiva perché proposta oltre 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo che la mera annotazione sul fascicolo "a visto PM" non provasse la ricezione della comunicazione del decreto e che non fossero stati eseguiti gli adempimenti di comunicazione previsti dal codice di rito. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che il Tribunale avesse posto a suo carico l'onere di dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione e di non avere considerato un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili della Procura. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, osservando che, anche a prescindere dalla regolarità della comunicazione, il decreto era stato adottato nel 2018 e l'opposizione proposta solo nel 2020, dunque oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; pertanto il provvedimento era già definitivo e l'opposizione comunque tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non risulti validamente notificata o comunicata, resta soggetta al termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.; nel caso concreto, essendo l'opposizione stata proposta oltre sei mesi dall'adozione del decreto, questa era tardiva e inammissibile nel merito, a prescindere dalla questione relativa alla prova della comunicazione al pubblico ministero. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato e non è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    prevede l'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    individua il decreto di pagamento del compenso al difensore e ne prevede la comunicazione anche al pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    disciplina il rito applicabile all'opposizione avverso il decreto di liquidazione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato dalla Corte costituzionale come parametro di assimilazione del decreto di liquidazione all'ordinanza del giudice monocratico, con conseguente regime impugnatorio ordinario.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo d'impugnazione; tale termine vale anche per l'opposizione ex d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 136 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla comunicazione del provvedimento, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esito poiché l'opposizione era comunque tardiva.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova circa la mancata ricezione della comunicazione, ma ritenuto irrilevante per la tardività maturata comunque.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non ha trovato applicazione nel caso concreto, poiché la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Corte cost. n. 106/2016

    ha chiarito che il decreto di liquidazione del compenso va equiparato all'ordinanza del giudice monocratico e che l'opposizione va proposta, di regola, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.

  • Cass. n. 5660/2022

    richiamata a sostegno dell'applicazione dell'art. 327 c.p.c. all'opposizione ex d.lgs. n. 150/2011 in mancanza di notificazione o comunicazione.

  • Cass. n. 5662/2022

    richiamata per il medesimo principio sul termine lungo d'impugnazione.

  • Cass. n. 33606/2022

    richiamata per il medesimo principio sul termine lungo d'impugnazione.

  • Cass. n. 33598/2022

    richiamata per il medesimo principio sul termine lungo d'impugnazione.

  • Cass. n. 34682/2022

    richiamata per il medesimo principio sul termine lungo d'impugnazione.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è assoggettata, in via ordinaria, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • In mancanza di notificazione o comunicazione rituale, l'opposizione resta comunque soggetta al termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal d.lgs. n. 150/2011.
  • Se l'opposizione è proposta oltre il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c., il provvedimento è ormai definitivo e ogni questione sulla ritualità o sulla prova della comunicazione diviene irrilevante ai fini dell'ammissibilità.
  • Il riparto dell'onere della prova sulla ricezione della comunicazione non può incidere sull'esito quando la tardività dell'opposizione risulti comunque accertata sulla base della data del provvedimento e di quella di proposizione dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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