Cassazione Civile, Ordinanza n. 05313/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia origina da un decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso a favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto, ma il Tribunale di Roma l'ha dichiarata inammissibile per asserita tardività, ritenendo che la comunicazione fosse desumibile dalle risultanze del registro informatico. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata SICID non provasse l'effettiva comunicazione nelle forme di legge; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che il giudice non aveva considerato l'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non poteva gravare sul Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscenza dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per la mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi aggiunto una ratio autonoma e assorbente: l'opposizione al decreto di liquidazione era comunque tardiva, perché il decreto era stato emesso nel luglio 2018 e l'opposizione risultava proposta nel 2020, quindi oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione disciplinato dal d.lgs. n. 150/2011. Perciò, a prescindere dalla questione sulla ritualità della comunicazione, il decreto era ormai definitivo e non più contestabile nel merito. Nessuna statuizione sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata, e nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
L'opposizione al decreto di liquidazione è il rimedio previsto contro il provvedimento di pagamento dei compensi; in via ordinaria va proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Il decreto di liquidazione deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero; avverso di esso è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170.
L'opposizione al decreto di liquidazione è regolata dal rito sommario speciale previsto da questa disposizione.
In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione, riferibile anche all'opposizione contro i decreti di liquidazione dei compensi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.
È invocato dalla ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto, ma la Corte non esamina nel merito la censura perché l'opposizione era comunque tardiva.
È invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla comunicazione/conoscenza dell'atto, ma la censura resta assorbita dalla tardività dell'opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessaria una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza integra una causa autonoma di inammissibilità.
- Avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è esperibile opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, che di regola va proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
- Se manca la comunicazione o notificazione del decreto, opera il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche all'opposizione prevista dal d.lgs. n. 150/2011.
- Quando l'opposizione è proposta oltre il termine lungo, il decreto diviene definitivo e non è più scrutinabile nel merito, rendendo irrilevante ogni ulteriore contestazione sulla ritualità della comunicazione.
- Un motivo di ricorso che censuri la mancata considerazione della prova della comunicazione può restare assorbito se la tardività dell'opposizione emerge comunque da un termine processuale ormai spirato.
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