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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05316/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La Procura della Repubblica ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione, proposta ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, avverso un decreto di liquidazione dei compensi professionali in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l’opposizione perché proposta oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata una valida comunicazione del decreto al pubblico ministero, non essendo sufficiente la mera annotazione nel fascicolo con la dicitura "a visto PM". Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il Tribunale avesse erroneamente posto a carico del pubblico ministero l’onere di dimostrare di non avere ricevuto la comunicazione e non avesse considerato un’attestazione interna dell’ufficio della Procura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l’opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in linea generale, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; tuttavia, in mancanza di comunicazione o notificazione, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., richiamabile anche per l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. Nel caso concreto, poiché il decreto era stato emesso nel 2018 e l’opposizione proposta solo nel 2020, essa risultava comunque tardiva anche a prescindere dalla prova della rituale comunicazione. Perciò la Corte ha ritenuto irrilevante accertare se vi fosse stata una comunicazione equipollente e ha confermato la definitività del decreto. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha svolto difese; escluso inoltre l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    Rimedio oppositivo avverso il decreto di pagamento dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore deve essere comunicato al difensore e alle parti, incluso il pubblico ministero; contro di esso è ammessa opposizione ex art. 170.

  • art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011

    Disciplina processuale applicabile all’opposizione avverso il decreto di liquidazione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato per l’equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico, con conseguente regime impugnatorio.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo d’impugnazione, applicabile anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 136 cod. proc. civ.

    Invocato dal ricorrente per contestare la prova della comunicazione del provvedimento.

  • art. 2697 cod. civ.

    Invocato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla ricezione della comunicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato va proposta, di regola, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • Se manca una rituale comunicazione o notificazione del decreto, trova applicazione il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., anche nei procedimenti di opposizione regolati dal d.lgs. n. 150 del 2011.
  • Quando l’opposizione è comunque proposta oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., la controversia è tardiva a prescindere dalla verifica della regolarità della comunicazione del provvedimento.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione, diventa irrilevante discutere della prova della comunicazione equipollente se il provvedimento è già divenuto definitivo per decorso del termine lungo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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