Cassazione Civile, Ordinanza n. 05309/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un'occupazione legittima di un terreno, immesso in possesso nel 1998 per la realizzazione di una strada di accesso a una scuola media, poi sfociata nell'espropriazione dei terreni e nella liquidazione dell'indennità. L'attore, quale erede della proprietaria originaria, ha chiesto il pagamento dell'indennità di occupazione assumendo che il suolo fosse edificabile e quindi dovesse essere valorizzato in misura più alta. La Corte d'appello ha invece liquidato un importo calcolato sul presupposto della natura agricola del fondo, ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione delle norme sull'indennità di espropriazione/occupazione e omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice di merito ritenuto il terreno non edificabile e applicato un valore inferiore al mercato; 2) violazione dell'art. 1224 c.c., per avere escluso la rivalutazione monetaria sul credito indennitario; 3) violazione degli artt. 277 c.p.c. e 1283 c.c., per avere escluso gli interessi anatocistici o gli interessi sugli interessi dalla data di notifica della domanda. Il Comune non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo corretta la qualificazione del suolo come agricolo e non consentita una rivalutazione del merito, nonché corretta l'esclusione degli interessi sugli interessi sulla base del principio per cui gli interessi del debito pecuniario non liquido scadono con la pronuncia giudiziale e producono ulteriori interessi solo da quel momento o da una successiva domanda. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, trattandosi di debito di valuta, la domanda di maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. era ammissibile e doveva essere esaminata nel merito, secondo il criterio presuntivo elaborato dalla giurisprudenza in relazione al rendimento medio dei titoli di Stato rispetto agli interessi legali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20 l. 22 ottobre 1971, n. 865
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla determinazione dell'indennità in relazione alla natura del suolo.
art. 5-bis, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il terreno fosse edificabile e che l'indennità dovesse essere più elevata.
Utilizzato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
Per il debito di valuta, il creditore può chiedere il maggior danno da ritardo; la domanda è ammissibile e va esaminata nel merito, potendo operare una prova presuntiva basata sul differenziale tra rendimento dei titoli di Stato e tasso legale.
Invocato nel terzo motivo, ma la Corte ha escluso che consentisse la richiesta di interessi sugli interessi prima della scadenza giudiziale del credito.
Gli interessi anatocistici non possono essere riconosciuti nel caso di liquidazione giudiziale del credito principale e dei relativi interessi, salvo successiva convenzione o nuova domanda dopo la scadenza.
Massime di principio
- Nella determinazione dell'indennità per occupazione/espropriazione il valore del suolo deve essere ancorato alle caratteristiche oggettive del bene e, in primo luogo, alla sua edificabilità legale; l'edificabilità di fatto rileva solo in via integrativa e non può sostituire la destinazione urbanistica legale.
- Quando il giudice utilizza il metodo sintetico-comparativo, la comparazione deve avvenire tra immobili omogenei, in particolare con la stessa destinazione urbanistica e con trasferimenti collocati in epoche prive di rilevanti alterazioni del mercato.
- La censura di legittimità che miri, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e peritali è inammissibilmente diretta a ottenere una rivalutazione del merito.
- Nel debito di valuta il ritardo nell'adempimento può generare il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; tale danno è presunto quando il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve termine supera il tasso legale, ferma la possibilità per il creditore o per il debitore di fornire prova contraria o di un pregiudizio maggiore.
- Gli interessi su un credito certo ma non liquido, una volta liquidato giudizialmente, non possono produrre ulteriori interessi prima della scadenza del credito stesso, salvo convenzione successiva o nuova domanda proposta dopo la pronuncia di liquidazione.
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