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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05312/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui erano stati liquidati i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che il termine di trenta giorni decorresse dalla comunicazione risultante dal registro informatico (visto PM). La Procura ha ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, da un lato l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non provasse l’avvenuta comunicazione nelle forme di legge; dall’altro l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo della Procura, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non poteva gravare sul P.M. la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto il difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa, richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Inoltre ha ritenuto che, anche a prescindere dalla questione della rituale comunicazione, l’opposizione fosse comunque tardiva perché il decreto di liquidazione era stato emesso il 28 dicembre 2018 e l’opposizione risultava proposta solo nel 2020, oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c.; pertanto, alla data di proposizione dell’opposizione, il provvedimento era già definitivo e non più esaminabile nel merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non si è difeso. Escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Rimedio esperibile avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; l’opposizione va proposta nei termini applicabili alla comunicazione o notificazione del provvedimento.

  • art. 84 d.P.R. 115/2002

    Prevede che il decreto di liquidazione del compenso al difensore sia comunicato al difensore e alle parti, incluso il pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    Disciplina il rito dell’opposizione avverso i decreti di pagamento in materia di patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione; tale termine vale anche per l’opposizione ex d.lgs. 150/2011 contro il decreto di liquidazione.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alle modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova circa l’avvenuta comunicazione del decreto e la sua conoscenza.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Evocato dalla Corte costituzionale come parametro di equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico ai fini dell’impugnazione.

  • art. 35 d.lgs. 149/2022

    Indicato come norma di applicazione ratione temporis del rito camerale nel giudizio di cassazione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché la Corte deve poter ricostruire in modo chiaro e completo il quadro sostanziale e processuale della controversia.
  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in via ordinaria, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in assenza di tali adempimenti, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al rito speciale.
  • Se l’opposizione è proposta oltre il termine lungo di impugnazione, il decreto di liquidazione è ormai definitivo e non è più sindacabile nel merito, rendendo irrilevante ogni ulteriore questione sulla ritualità o meno della comunicazione ai fini del termine breve.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la deduzione di errores in procedendo o di vizi motivazionali non può superare una causa autonoma di inammissibilità già maturata in concreto, come la tardività dell’impugnazione rispetto al termine lungo.
  • Nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione è equiparato, quanto al regime impugnatorio, a un provvedimento decisorio del giudice monocratico, con conseguente applicazione delle regole generali sulle impugnazioni ove il rito speciale non disponga diversamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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