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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29231/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito e il volume d'affari del contribuente ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base di una ricostruzione induttivo-analitica, valorizzando incongruenze tra fatture di acquisto, rimanenze e fatture emesse e dati emergenti dal processo verbale di constatazione. La CTR Campania, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia, ha riformato la decisione di primo grado e confermato l'accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione dell'illegittimità del metodo di accertamento adottato; 2) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 42 d.P.R. 600/1973 per asserita carenza di motivazione dell'avviso; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 4) violazione delle norme sulle presunzioni e delle disposizioni sull'accertamento fiscale, per asserita insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 5) violazione dell'art. 35 d.lgs. 546/1992 per la dedotta sostituzione del giudice relatore dopo la discussione, con asserita difformità tra collegio che aveva discusso e collegio che aveva deciso.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente il quinto motivo, dichiarandolo inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato che vi fosse stata una pubblica udienza ex art. 34 d.lgs. 546/1992 e non una trattazione in camera di consiglio ex art. 33, né ha confutato l'accertamento della sentenza impugnata circa l'assenza di richiesta di pubblica udienza; la correzione a penna sull'intestazione è stata letta come semplice sostituzione del relatore, consentita dalle norme processuali, e non come mutamento del collegio. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR aveva implicitamente deciso sul tema dell'illegittimità del metodo di accertamento accogliendo le ragioni dell'Ufficio, sicché non vi era omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato respinto perché l'avviso, pur senza una perfetta qualificazione del metodo utilizzato, esponeva in modo sufficiente le ragioni della rettifica e le concrete modalità della ricostruzione del reddito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i fatti dedotti non erano, in parte, fatti storici decisivi e, per la parte restante, risultavano già esaminati dalla CTR, che aveva dato alle risultanze di verifica una lettura opposta a quella proposta dal contribuente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR non aveva fatto un uso censurabile delle presunzioni in violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ma aveva compiuto un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata abbia implicitamente accolto la tesi di una parte e, per incompatibilità logica, rigettato la questione dedotta.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di scritture formalmente regolari se la contabilità risulta complessivamente inattendibile o emergono gravi incongruenze tra dati dichiarati e dati desumibili dall'attività svolta.
  • L'avviso di accertamento non è nullo per difetto di motivazione se, pur senza una perfetta etichetta del metodo utilizzato, espone le ragioni della rettifica e le concrete modalità della ricostruzione del reddito, consentendo al contribuente di difendersi.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi riguarda solo fatti storici specifici e realmente decisivi, non questioni, argomentazioni o elementi già valutati dal giudice di merito.
  • La violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito applica il ragionamento presuntivo in assenza dei suoi presupposti logico-giuridici o attribuisce valore probatorio a indizi non gravi, precisi e concordanti; non è invece consentita una nuova valutazione del merito delle prove.
  • La dedotta nullità per mutamento del giudice relatore richiede la prova di un'effettiva modifica del collegio dopo la discussione in pubblica udienza; in difetto, e in presenza di trattazione camerale o di semplice sostituzione del relatore nella redazione della motivazione, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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