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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37347/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su beni immobili, a seguito del mancato pagamento di crediti iscritti a ruolo derivanti da numerose cartelle di pagamento e da un avviso di accertamento relativo alla revoca di agevolazioni "prima casa". La commissione tributaria regionale aveva già rigettato l'appello del contribuente, rilevando che gli atti presupposti risultavano notificati e non impugnati e che l'iscrizione ipotecaria era legittima anche senza nuova intimazione di pagamento. In Cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità/insufficienza della motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deducendo che il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare varie doglianze, tra cui interruzione del processo per scioglimento del Gruppo Equitalia, mancato contraddittorio, vizi di notifica e difetto di potere del sottoscrittore dell'avviso di accertamento; 2) omessa interruzione del processo per scioglimento delle società del Gruppo Equitalia; 3) violazione di norme sullo Statuto del contribuente, sulla riscossione e sugli avvisi di accertamento, sostenendo: assenza di contraddittorio endoprocedimentale, nullità o inesistenza della notifica diretta delle cartelle a mezzo posta, mancanza di prova del contenuto dell'avviso di ricevimento, illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per decorso del termine annuale di cui all'art. 50, nonché difetto di prova sulla qualifica e delega del sottoscrittore dell'avviso di accertamento; 4) omessa motivazione sugli importi iscritti per sanzioni e interessi, con contestazione della loro intelligibilità e deduzione di anatocismo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sufficientemente motivata, perché aveva dato conto del preavviso di iscrizione ipotecaria, della rituale notifica degli atti presupposti e dell'inammissibilità di contestazioni relative ad atti ormai definitivi. Ha escluso che la mancata interruzione del processo potesse essere fatta valere dalla parte non colpita dall'evento interruttivo. Ha confermato la correttezza della notifica diretta delle cartelle mediante servizio postale ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la non applicabilità dell'art. 50, comma 2, alla iscrizione ipotecaria, e l'inammissibilità delle censure relative a vizi dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti, non impugnati tempestivamente. Quanto alle doglianze su sanzioni e interessi, le ha dichiarate inammissibili perché nuove, non trattate nei gradi di merito e comunque incidenti su atti ormai consolidati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro l'iscrizione ipotecaria, i vizi degli atti presupposti autonomamente impugnabili non possono essere fatti valere per la prima volta contro l'atto consequenziale se tali atti sono stati ritualmente notificati e non tempestivamente impugnati, poiché il credito si consolida.
  • La notificazione diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede la disciplina della notifica a mezzo ufficiale giudiziario né quella della L. n. 890/1982.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata in senso stretto e, quindi, non richiede la previa intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, per l'inizio dell'esecuzione dopo il decorso di un anno dalla cartella.
  • La mancata interruzione del processo per un evento interruttivo che colpisce una parte non può essere rilevata d'ufficio né eccepita dall'altra parte, poiché la relativa disciplina è posta a tutela esclusiva della parte colpita dall'evento.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove né censure dirette contro la sentenza di primo grado; il ricorso deve confrontarsi con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata e rispettare il principio di autosufficienza.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria è adeguatamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti già conosciuti o conoscibili dal destinatario, senza necessità di allegarli materialmente al preavviso.
  • Le contestazioni su sanzioni, interessi o modalità di calcolo non possono essere esaminate in cassazione se richiedono accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito o se attengono ad atti presupposti ormai definitivi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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