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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09733/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativi agli anni d'imposta 2001 e 2002 emessi nei confronti di una società poi estinta e dei suoi successori. In primo grado gli avvisi erano stati annullati; in sede di rinvio la commissione tributaria regionale ha invece rigettato l'appello dell'Ufficio limitatamente all'IVA, ritenendo da un lato necessaria l'autorizzazione del superiore gerarchico dei verbalizzanti per l'accesso nei locali della società e, dall'altro, non raggiunta la prova dell'inesistenza delle prestazioni fatturate dal fornitore Eco Cogest s.r.l. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 33, comma 6, d.P.R. 600/1973 e 52, comma 2, d.P.R. 633/1972, perché la CTR aveva ritenuto invalidi gli accertamenti per mancanza dell'autorizzazione all'accesso; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato una serie di elementi indiziari indicativi della natura fittizia/cartiera di Eco Cogest s.r.l. e dell'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni fatturate, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. I resistenti hanno eccepito anche la tardività del ricorso, richiamando la sospensione dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. 50/2017.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso per effetto della sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. 50/2017, senza cumulo con la sospensione feriale per il periodo sovrapponibile. Nel merito ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia: ha affermato che l'assenza dell'autorizzazione gerarchica non comporta, di per sé, invalidità dell'atto impositivo né inutilizzabilità degli elementi acquisiti, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali; inoltre ha ritenuto che la CTR avesse omesso di valutare fatti decisivi e indizi rilevanti sull'inesistenza delle operazioni e sulla natura di mera cartiera del fornitore, circostanze idonee a spostare l'onere della prova sul contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altro giudice di merito per nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017

    «Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017»

    La sospensione opera automaticamente per le controversie rientranti nella definizione agevolata e si applica ai termini di impugnazione che scadono nel periodo indicato; il termine va prorogato di sei mesi, senza cumulo con la sospensione feriale se questa coincide in tutto o in parte con il periodo di sospensione speciale.

  • art. 33, comma 6, d.P.R. n. 600/1973

    L'assenza dell'autorizzazione del comandante di zona non determina automaticamente invalidità dell'attività di verifica o dell'atto impositivo, soprattutto quando la Guardia di Finanza opera nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria.

  • art. 52, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    L'autorizzazione non è necessaria per l'accesso in locali ove si svolgono attività commerciali, agricole, artistiche o professionali; è richiesta solo in ipotesi diverse, come l'accesso a locali adibiti anche ad abitazione o esclusivamente abitativi, secondo i presupposti previsti dalla norma.

  • art. 52, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633/1972

    L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica non è necessaria per l'accesso nei locali in cui si svolgono attività commerciali, agricole, artistiche o professionali; la sua mancanza non comporta di per sé inutilizzabilità degli elementi acquisiti, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio utilizzato per denunciare la violazione delle norme sull'autorizzazione agli accessi e sulla validità dell'accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non una mera insufficienza della motivazione.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    Nel caso di sentenza non notificata, il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; se la scadenza cade nel periodo coperto dalla sospensione speciale, il termine è prorogato secondo questa disciplina.

  • art. 155, secondo comma, c.p.c.

    Il computo del termine è effettuato secondo il criterio della scadenza a mesi/anni, calcolando la data finale in base alla numerazione dei giorni.

  • artt. 38, comma 3, e 49 d.lgs. n. 546/1992

    Rilevano per l'applicazione del termine lungo di impugnazione nel processo tributario quando la sentenza non sia stata notificata.

  • art. 46, comma 17, L. n. 69/2009

    La nuova disciplina del termine lungo si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge.

  • art. 58, comma 1, L. n. 69/2009

    Conferma l'applicazione della nuova disciplina ai soli giudizi instaurati successivamente alla data di efficacia della legge.

  • art. 24 Cost.

    La Corte richiama il principio per cui l'attività amministrativa di acquisizione irrituale non comporta automaticamente lesione del diritto di difesa, salvo casi di coinvolgimento di diritti fondamentali.

  • art. 2697 c.c.

    La prova di indici gravi, precisi e concordanti di operazioni inesistenti può determinare l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Massime di principio

  • Nei controlli fiscali, l'eventuale mancanza dell'autorizzazione gerarchica o di altra autorizzazione all'accesso non determina automaticamente la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità delle risultanze, salvo che siano incisi diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • In tema di IVA, l'amministrazione assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche per presunzioni, elementi sintomatici della inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni; una volta forniti tali indizi, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività dell'operazione o la propria buona fede.
  • La prova dell'inesistenza di una struttura organizzativa adeguata del soggetto fatturante, unitamente ad altri indici fattuali coerenti, è elemento idoneo a sorreggere la presunzione di operazioni inesistenti.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili dal d.l. n. 50/2017 opera ope legis e si aggiunge al termine originario prorogandolo di sei mesi; la sospensione feriale non si cumula se cade nel medesimo arco temporale della sospensione speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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