Cassazione Civile, Ordinanza n. 33350/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui venivano contestati alla società costi contabilizzati tramite fatture ritenute relative a operazioni inesistenti per l'anno 2007. L'Ufficio recuperava a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES e IRAP, rideterminava gli acquisti e l'IVA detraibile, e irrogava sanzioni. La CTP annullava integralmente l'atto; in appello la CTR accoglieva solo in parte le ragioni dell'Ufficio. La società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, lamentando soprattutto: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente sulla ritenuta eterodirezione dei lavoratori della cooperativa; violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso; violazione della disciplina sulle verifiche fiscali; difetto di motivazione dell'avviso e omessa considerazione delle osservazioni del contribuente; omessa pronuncia sulla dedotta decadenza dell'azione accertatrice. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva autonomo ricorso avverso la statuizione che aveva ritenuto passate in giudicato le sanzioni, sostenendo che tale questione non fosse coperta da giudicato e che non sussistesse onere di riproposizione nei suoi confronti.
La decisione
La Corte qualifica il ricorso dell'Agenzia come ricorso incidentale perché notificato dopo il ricorso principale. Accoglie il terzo e il settimo motivo del ricorso principale della società, ritenendo fondati rispettivamente il vizio di motivazione apparente sulla decisiva questione dell'eterodirezione e il vizio di omessa pronuncia sulla decadenza. Rigetta i restanti motivi della società, ritenendo infondati quelli relativi ad allegazione degli atti richiamati, motivazione della verifica e motivazione dell'avviso rispetto alle osservazioni del contribuente. Accoglie anche l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, escludendo che vi fosse giudicato interno sulla statuizione relativa alle sanzioni e rilevando che l'art. 56 del d.lgs. 546/1992 riguarda la parte appellata, non l'appellante. Ne segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, ossia il terzo e il settimo motivo del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale, demandando alla CTR in diversa composizione il riesame delle questioni e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
"violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, n.4, c.p.c."
La sentenza di merito è nulla se manca un'effettiva motivazione sulle questioni decisive; non basta una descrizione astratta della disciplina applicabile.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
"violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, n. 4, d. Lgs. n. 546/92"
Nel processo tributario è necessario che la decisione contenga la motivazione sui fatti decisivi e sul materiale probatorio, pena nullità.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti non già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso; gli atti richiamati possono comunque essere utilizzati a fini probatori se il contenuto essenziale è già riportato.
"l’assenza dell’esplicitazione delle ragioni della verifica in seno all’autorizzazione all’effettuazione della stessa"
La mancata indicazione delle specifiche ragioni dell'accesso o della verifica non comporta automaticamente nullità dell'avviso, se il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio difensivo.
"violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/73"
La motivazione dell'avviso deve essere chiara e comprensibile; la motivazione per relationem al PVC è valida se rende intellegibile la pretesa tributaria.
"violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 del d.P.R. 633/72"
Il richiamo alla motivazione dell'avviso per IVA è infondato ove l'atto esponga in modo chiaro i rilievi e la pretesa.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
"l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo"
Le osservazioni del contribuente devono essere esaminate, ma l'Ufficio non è tenuto a darne conto espressamente nell'avviso, salvo specifiche previsioni di legge.
"violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c."
Non vi era giudicato interno sulle sanzioni, poiché la questione era rimasta assorbita in primo grado e l'appello dell'Ufficio devolveva integralmente la causa.
Il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle questioni devolute, incluso il profilo di decadenza dedotto dalla parte.
"violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 112, 336 c.1 e 329 c. 2 c.p.c."
L'effetto devolutivo dell'appello comporta il riesame dei capi impugnati e la caduta delle statuizioni dipendenti.
"violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 112, 336 c.1 e 329 c. 2 c.p.c."
La non impugnazione di un capo comporta acquiescenza; ma nel caso esaminato la questione sulle sanzioni non era passata in giudicato nei termini ritenuti dalla CTR.
"riguarda l'appellato e non l'appellante, anche incidentale"
L'onere di riproposizione delle questioni non accolte in primo grado grava sulla parte appellata vittoriosa, non su chi propone appello principale o incidentale.
"l'atto impugnato ... contiene l'enunciazione della pretesa tributaria e dei suoi presupposti"
L'oggetto del giudizio tributario è delimitato dall'atto impositivo impugnato e dai suoi presupposti.
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
"finalità 'integrativa' delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo"
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati serve a integrare la motivazione quando il loro contenuto non sia già riportato nell'atto.
La Corte richiama la disposizione come esempio di ipotesi in cui il legislatore prevede espressamente la motivazione in relazione alle giustificazioni del contribuente.
"l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità"
La Corte usa la norma come conferma che l'obbligo di motivare rispetto alle deduzioni del contribuente esiste solo quando espressamente previsto.
La Corte lo richiama come fattispecie speciale di accertamento condizionato alla richiesta di chiarimenti al contribuente.
La Corte lo cita come ulteriore esempio di previsione espressa di nullità in caso di mancanze procedurali tipizzate.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza di merito è nulla per motivazione apparente quando si limita a esporre la disciplina astratta senza spiegare perché, sulla base delle prove acquisite, ritenga integrato il fatto decisivo contestato.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento opera solo per gli atti il cui contenuto essenziale non sia già riprodotto nell'atto impositivo; gli atti richiamati ma non allegati restano comunque utilizzabili come elementi probatori, se la motivazione è comprensibile.
- La mancata indicazione delle ragioni della verifica o l'omessa esplicitazione nell'avviso della valutazione delle osservazioni del contribuente non determinano nullità automatica, salvo previsione espressa di legge o concreta lesione del diritto di difesa.
- La motivazione per relationem del provvedimento impositivo è legittima quando l'Ufficio condivida le risultanze del PVC e l'atto renda comunque intellegibili i rilievi e la pretesa fiscale.
- Nel giudizio tributario l'onere di riproposizione ex art. 56 d.lgs. 546/1992 grava sulla parte appellata vittoriosa in primo grado, non sull'appellante, anche se incidentale; l'appello devolve al giudice di secondo grado i capi impugnati in modo pieno e rescissorio.
- Non sussiste giudicato interno su una statuizione che non abbia costituito oggetto di autonoma decisione, quando essa sia rimasta assorbita dalla pronuncia sul merito della pretesa principale.
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