Cassazione Civile, Ordinanza n. 02535/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un soggetto indicato come erede di una contribuente deceduta impugnava una cartella esattoriale, sostenendo che la notifica fosse irregolare perché effettuata personalmente e nominativamente, senza menzionare la sua qualità di erede, e deducendo anche l’inesistenza del titolo esecutivo. In primo e secondo grado veniva accolta la tesi dell’erede, con affermazione dell’invalidità della notificazione. In cassazione ricorreva l’agente della riscossione, con due motivi: il primo denunciava nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente; il secondo lamentava violazione delle norme sulle notificazioni agli eredi in materia tributaria, sostenendo che, se l’amministrazione conosce la qualità di erede e il domicilio fiscale del successore, la notifica può essere eseguita personalmente e nominativamente e che, comunque, la notifica era valida o sanata perché il destinatario aveva ricevuto l’atto e lo aveva impugnato tempestivamente anche nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria depositata tardivamente dal contribuente, ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, ha rigettato il primo motivo relativo alla motivazione della sentenza di appello e ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, per nuovo esame conforme al principio affermato sulla notifica della cartella agli eredi quando sia noto il decesso del contribuente.
Norme richiamate
La memoria del resistente è stata dichiarata inammissibile perché costituiva il primo scritto difensivo non notificato e non preceduto da rituale costituzione in giudizio.
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per escludere, nel caso concreto, l’applicazione del principio sulla decorrenza del termine breve per appellare dalla notificazione della sentenza alla sede dell’Agenzia della Riscossione.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte lo richiama per affermare che, nel giudizio tributario di merito, la notificazione alla sede dell’ente resta valida anche in presenza di elezione di domicilio, salvo la consegna a mani proprie.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Per il ricorso per cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili, con prevalenza delle norme processuali ordinarie.
Invocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; la Corte precisa che il vizio sussiste solo quando manchi l’esposizione dei motivi e dell’iter logico della decisione.
art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992
Norma omologa in materia tributaria dell’obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ritiene che il requisito sia rispettato se la decisione rende comprensibile la ragione del convincimento.
art. 111 Cost., comma 6
È richiamato quale fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione delle sentenze.
Richiamato nel motivo accolto come norma sulle notificazioni in materia tributaria, nel quadro della disciplina delle notifiche agli eredi.
La Corte afferma che, in caso di decesso del contribuente noto all’ufficio, la notifica va fatta agli eredi secondo le modalità previste dalla norma; se manca la comunicazione degli eredi, la notifica al de cuius presso l’ultimo domicilio è nulla.
art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dal ricorrente come norma sulla cartella di pagamento nel contesto della disciplina delle notifiche.
Richiamato come disposizione dello Statuto del contribuente nel quadro delle garanzie procedimentali del contribuente.
Richiamato nel secondo motivo, ma senza una specifica autonoma elaborazione della Corte nel testo riportato.
Richiamato dal ricorrente, senza che nel testo si sviluppi un autonomo principio specifico su tale norma.
La nullità della notifica può essere sanata per raggiungimento dello scopo se l’erede ha impugnato tempestivamente l’atto anche per motivi di merito, mostrando di averne conosciuto il contenuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la nullità della notificazione della cartella al contribuente deceduto non determina automaticamente l’invalidità della pretesa: ove l’erede abbia comunque ricevuto l’atto e lo abbia impugnato tempestivamente, la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
- Quando l’ufficio è a conoscenza del decesso del contribuente, la cartella di pagamento non può essere validamente notificata al de cuius presso l’ultimo domicilio senza rispettare le modalità previste per la notificazione agli eredi; in difetto della comunicazione degli eredi all’amministrazione, la notifica è nulla.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non espone, anche sinteticamente, le ragioni in fatto e in diritto della decisione o l’iter logico seguito; non sussiste quando la motivazione consenta di comprendere la ratio decidendi, anche se sfavorevole alla parte.
- Nel giudizio di cassazione tributaria si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili, con prevalenza della disciplina processuale ordinaria rispetto a regole speciali di merito invocate per il diverso grado di giudizio.
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