Cassazione Civile, Ordinanza n. 10740/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento con cui l'agente della riscossione chiedeva alla società il pagamento di somme risultanti da più cartelle esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo provate alcune notifiche di cartelle, reputando non prescritte talune pretese erariali con applicazione del termine decennale, escludendo la prova di altre notifiche e confermando, per una cartella relativa a tassa automobilistica, l'intervenuta prescrizione triennale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione/omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo al disconoscimento delle notifiche di alcune cartelle e alla pretesa formazione di giudicato interno sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni; 2) nullità della sentenza per omessa considerazione dell'eccezione di prescrizione di un credito tributario locale relativo a un'altra cartella, intercorso tra notifica della cartella e notifica dell'intimazione; 3) violazione di norme processuali e tributarie per mancata prova dell'effettivo invio, insieme ai messaggi PEC prodotti, anche degli allegati contenenti le cartelle di pagamento asseritamente notificate.
La decisione
La Corte ha respinto tutti e tre i motivi. Il primo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riportava compiutamente le ragioni del disconoscimento, e in parte infondato, poiché la censura di omessa pronuncia era impropria e il richiamo al giudicato interno era infondato: la precedente statuizione riguardava altre cartelle e altri crediti, quindi mancava identità dell'oggetto della domanda. Il secondo motivo è stato ritenuto formalmente fondato quanto all'omissione, ma deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., senza rinvio, perché la pretesa non era prescritta: tra notifica della cartella e notifica dell'intimazione non era decorso il termine, dovendosi considerare la sospensione della prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 per i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Il terzo motivo è stato respinto perché la ricevuta di avvenuta consegna PEC, corredata di attestazione di conformità, prova il recapito del messaggio e degli allegati salvo prova contraria; nel caso concreto la contribuente non aveva fornito prova di errori tecnici o dell'assenza degli allegati. Il ricorso è stato quindi rigettato e non sono state liquidate spese per assenza di difese dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare nullità della sentenza o omessa pronuncia; la Corte ribadisce che, quando si deduce un error in procedendo, il motivo deve essere autosufficiente e contenere gli elementi del fatto processuale rilevante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È utilizzato per censurare violazione di legge in relazione alla prova della notificazione via PEC e alla prescrizione del credito.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la produzione documentale in appello nel processo tributario; la Corte prende atto della documentazione prodotta dall'agente della riscossione in sede di gravame.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un difetto di prova sulla notificazione; la Corte ribadisce che la prova contraria rispetto alla ricevuta PEC spetta a chi contesta la regolarità della notifica.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova documentale della notificazione.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata dalla ricorrente sulla notificazione delle cartelle esattoriali.
artt. 20, 21, 22, 23 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dalla ricorrente come norme del processo tributario rilevanti nella censura sulla prova della notificazione.
art. 111 Cost.
Richiamato quale fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che giustificano la decisione nel merito senza rinvio.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, quando non servano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito evitando la cassazione con rinvio.
art. 1, comma 618, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013...
Individua i carichi oggetto della disciplina agevolativa richiamata dalla Corte come presupposto della sospensione della prescrizione.
art. 1, comma 623, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
La Corte interpreta la norma nel senso che la sospensione della prescrizione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, indipendentemente dall'adesione del contribuente alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la parte deve descrivere in modo autosufficiente il fatto processuale e gli elementi necessari a identificare la censura; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di omessa pronuncia presuppone che la questione sia stata effettivamente devoluta e rimasta senza decisione; non ricorre se il giudice di merito ha comunque statuito, anche implicitamente, sulla questione controversa.
- Il giudicato interno non può essere invocato quando la precedente statuizione riguarda un diverso oggetto di domanda o diverse cartelle/crediti; la mera identità della questione giuridica non è sufficiente a formare giudicato.
- Quando la prescrizione o altra eccezione dipendono da dati cronologici non contestati e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito senza rinvio ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- La sospensione dei termini di prescrizione prevista per i carichi affidati in riscossione fino a una certa data opera in modo generale rispetto a tali ruoli e non richiede necessariamente l'adesione del debitore alla procedura agevolata collegata.
- In materia di notificazione via PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, se completa di attestazione di conformità, prova il recapito del messaggio e degli allegati; chi contesta la notifica deve fornire prova contraria di errori tecnici o dell'assenza degli allegati.
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