Cassazione Civile, Ordinanza n. 24380/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativo alla rideterminazione del valore venale di due unità immobiliari site nel Comune di Casamicciola Terme. Le società contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che: l'Ufficio non potesse procedere alla rettifica del valore dichiarato perché esso era già superiore ai parametri di legge; l'avviso fosse illegittimo perché fondato solo sui valori OMI e su una perizia estimativa ritenuta tardiva e inidonea; la CTR avesse omesso di pronunciarsi su specifiche censure già dedotte in primo grado e avesse reso una motivazione solo apparente; infine che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere probatorio sulla maggiore pretesa tributaria. Il ricorso per cassazione è stato articolato in cinque motivi, formalmente fondati su vizi di motivazione/omessa pronuncia e su violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, dell'art. 13 d.lgs. 347/1990, dell'art. 24 l. 88/2009, degli artt. 115, 116, 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 112 e 342 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi osservando che la preclusione alla rettifica prevista dall'art. 52 d.P.R. 131/1986, comma 5-bis, opera soltanto per le cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze rientranti nel meccanismo del c.d. prezzo-valore; nel caso concreto, invece, gli immobili erano classificati in categoria D/7, quindi fuori dall'ambito applicativo del criterio automatico invocato. Ha poi respinto i motivi relativi alla motivazione e alla prova, rilevando che la CTR aveva indicato le fonti essenziali del proprio convincimento e che non era denunciabile in cassazione una diversa lettura del materiale probatorio. La Corte ha inoltre precisato che l'avviso di rettifica era motivato non soltanto con i valori OMI, ma con una perizia fondata su un'analitica indagine di mercato, e che il contribuente, una volta conosciuto il criterio valutativo, era posto in condizione di contestarlo nel merito. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per la tardiva costituzione dell'Ufficio. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti.
Norme richiamate
richiama i vizi denunciabili in cassazione, ma non consente una rivalutazione del merito probatorio.
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio poiché la CTR ha reso una decisione sorretta da motivazione sufficiente sui punti rilevanti.
richiamato per contestare l'adeguatezza dei motivi di appello e la pronuncia di secondo grado; la censura è stata ritenuta infondata.
richiamato unitamente agli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 come base della contestazione sulla rettifica del valore degli immobili.
disciplinano la rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro; la Corte precisa che la preclusione alla rettifica non opera per gli immobili diversi da quelli abitativi rientranti nel prezzo-valore.
art. 52 d.P.R. 131/1986, comma 5-bis
la preclusione alla rettifica è limitata alle cessioni di immobili abitativi e pertinenze per le quali opera il criterio prezzo-valore; non si applica a immobili classificati in categoria D/7.
art. 1, comma 497, L. 266/2005
richiamato come norma che disciplina il criterio prezzo-valore per le cessioni di immobili abitativi tra persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale.
richiamato nel ricorso come disposizione asseritamente violata, senza che la Corte ravvisi un autonomo profilo decisivo nel caso concreto.
invocato per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito.
richiamato per censurare l'uso del materiale probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta al merito.
la violazione sussiste solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.
richiamato tra le norme sulla prova presuntiva, ma la Corte lo reputa non utilmente evocato per sovvertire il merito della valutazione.
richiamato in relazione alle presunzioni; la censura è stata ricondotta a una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio.
richiamato per dedurre carenza/mancanza di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude la nullità motivazionale.
richiamato per il contenuto della motivazione; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della CTR.
art. 111 Cost.
evocato sia per la ragionevole durata del processo sia per il requisito di motivazione, che nel caso è stato ritenuto soddisfatto.
termine perentorio di 40 giorni
la tardiva notificazione del controricorso dell'Ufficio rende tardiva la costituzione e impedisce la statuizione sulle spese a suo favore.
la Corte richiama il potere di decidere nel merito quando la questione non esaminata dal giudice di merito sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato come norma sulla motivazione dell'atto impositivo; la Corte distingue il requisito formale di motivazione dalla prova della pretesa tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti.
Massime di principio
- Nel processo di legittimità, l'omessa pronuncia su un motivo di appello non impone necessariamente la cassazione con rinvio se la questione di diritto sottostante è infondata e la sua decisione non richiede ulteriori accertamenti di fatto; in tal caso la Corte può definire la causa nel merito.
- La preclusione alla rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, legata al criterio del prezzo-valore, opera solo per le cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze nei casi espressamente previsti dalla legge, non per immobili diversi, come quelli non abitativi o appartenenti a categorie catastali diverse dalle A e B.
- In materia di avviso di rettifica del valore immobiliare, la motivazione è sufficiente quando indica i criteri astratti di determinazione della maggiore pretesa e le fonti essenziali del giudizio estimativo; non è necessario che l'Ufficio riproduca in modo analitico tutti gli elementi di fatto o che il giudice d'appello confuti espressamente le conclusioni della perizia di parte.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si mira a ottenere una diversa valutazione delle prove.
- La distinzione tra motivazione dell'atto impositivo e prova della pretesa tributaria resta centrale: la prima attiene alla validità formale dell'avviso, la seconda al merito dell'accertamento ed è governata dalle regole processuali sull'istruzione probatoria.
- Le contestazioni che investono il contenuto tecnico-estimativo dell'avviso e la congruità dei parametri utilizzati, quando non denunciano un vero errore di diritto ma chiedono una rivalutazione del merito, non possono essere accolte in sede di legittimità.
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