Cassazione Civile, Ordinanza n. 11352/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2005, notificato nel 2010, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione redditi non dichiarati, qualificati come redditi di capitale, emersi dalla verifica svolta sulla base della c.d. "Lista Falciani" relativa a rapporti presso una banca svizzera. La contribuente aveva impugnato l’atto, ma la CTP aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame della contribuente. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull’accertamento e sulla tassazione dei redditi di capitale: in particolare sosteneva che la CTR avesse errato nel ritenere inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento e nel qualificare come sostanziale, e non procedurale, la disciplina che consente l’uso di una presunzione legale relativa nel metodo di accertamento, escludendone così l’applicazione retroattiva ad annualità anteriori alla sua entrata in vigore. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018; non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto e non essendo intervenuto diniego, la Corte ha rilevato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e che, entro il termine previsto, nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione della causa né risultava impugnato un eventuale diniego di definizione. Sono state poste le spese a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre dato atto della non debenza dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 12 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78
Richiamato come base normativa dell’accertamento dei redditi non dichiarati emersi dalla verifica bancaria.
art. 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma utilizzata dall’Ufficio per calcolare la maggiore imposta sostitutiva sui redditi di capitale accertati.
art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sui termini di accertamento.
art. 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo di ricorso come norma relativa ai redditi di capitale.
art. 4 del d.l. 23 giugno 1990, n. 168
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme fiscali invocate dall’Ufficio.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
commi 2-ter, 8, 9, 10 e 13
È stata applicata la disciplina della definizione agevolata della controversia; la Corte ha ritenuto estinto il giudizio per mancata istanza di trattazione e per assenza di diniego impugnato nei termini.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata.
Richiamato per la possibilità delle parti di chiedere la fissazione dell’udienza dopo l’estinzione del processo derivante dalla definizione agevolata.
art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
Richiamato per dare atto della non sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata definita mediante adesione a una procedura di definizione agevolata e non viene tempestivamente richiesta la trattazione, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata preclude l’esame del motivo di ricorso, rendendo non necessaria la decisione sul merito delle questioni fiscali controverse.
- Ai fini della definizione agevolata, l’assenza di diniego della domanda nei termini previsti, unitamente alla mancata istanza di trattazione, comporta la chiusura del processo.
- La Corte può limitarsi a prendere atto dell’intervenuta definizione della lite e regolare le spese secondo il principio per cui restano a carico di chi le ha anticipate, con esclusione dell’ulteriore contributo unificato se non dovuto.
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