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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso, chiesto da una società estera operante in Italia tramite rappresentante fiscale, degli oneri sostenuti per ottenere fideiussioni richieste dall'Amministrazione finanziaria a garanzia della restituzione di crediti IVA rimborsati. La società non aveva potuto utilizzare il meccanismo della compensazione IVA per le somme oggetto di rimborso. La sentenza d'appello aveva negato il rimborso dei costi fideiussori, ritenendo non decisivi i profili di incompatibilità con il diritto unionale e sostenendo che la garanzia fosse stata prestata per scelta della contribuente, la quale non aveva una stabile organizzazione in Italia. Con ricorso principale si deduceva, in sostanza, che il diritto al rimborso dei costi della fideiussione spettasse anche quando la garanzia era stata prestata per ottenere il rimborso del credito IVA, senza necessità che vi fosse una previa attività di accertamento sull'imposta. Con ricorso incidentale l'Ufficio censurava la sentenza d'appello per avere superato l'eccezione di decadenza dal diritto al rimborso, ritenendo che il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992 fosse applicabile anche a tale domanda.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso principale, affermando che il rimborso degli oneri fideiussori spetta anche alla società non residente operante tramite rappresentante fiscale quando la garanzia sia stata prestata per ottenere il rimborso del credito IVA, pur in mancanza di un accertamento sull'insussistenza del credito. La Corte richiama il principio di neutralità fiscale e la disciplina interna sopravvenuta, evidenziando che la precedente disciplina dei rimborsi IVA gravava eccessivamente il contribuente. Viene enunciato un principio di diritto favorevole al contribuente. L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso incidentale dell'Amministrazione è invece respinto perché infondato: il termine di decadenza biennale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 non si applica all'azione di rimborso dei costi per fideiussione, trattandosi di pretesa avente funzione indennitaria e non tributaria, estranea al richiamo dell'art. 19 dello stesso decreto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di rimborsi IVA, il diritto al ristoro dei costi sostenuti per la fideiussione non può essere limitato ai soli casi di garanzia prestata in pendenza di accertamento dell'imposta, ma si estende anche alle garanzie richieste per ottenere la restituzione di un credito IVA già riconosciuto o comunque da rimborsare.
  • Il principio di neutralità fiscale impedisce che il contribuente sopporti, in tutto o in parte, l'onere economico del credito IVA durante la procedura di rimborso; se il rimborso non è immediato, il sistema non deve far gravare sul soggetto passivo alcun rischio o costo finanziario ingiustificato.
  • La prestazione della garanzia per il rimborso IVA ha funzione indennitaria e di trasferimento del rischio economico, non funzione satisfattoria del tributo; perciò il relativo costo non è assimilabile al credito di imposta o alla sanzione ai fini dell'applicazione dei termini decadenziali previsti per i rimborsi tributari.
  • Il termine di decadenza biennale previsto per le domande di restituzione ex art. 21 d.lgs. 546/1992 non è applicabile alla domanda di rimborso degli oneri fideiussori, perché tale domanda non ha ad oggetto la restituzione di tributi o sanzioni ma un autonomo pregiudizio economico derivante dall'obbligo di prestare garanzia.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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