Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso, chiesto da una società estera operante in Italia tramite rappresentante fiscale, degli oneri sostenuti per ottenere fideiussioni richieste dall'Amministrazione finanziaria a garanzia della restituzione di crediti IVA rimborsati. La società non aveva potuto utilizzare il meccanismo della compensazione IVA per le somme oggetto di rimborso. La sentenza d'appello aveva negato il rimborso dei costi fideiussori, ritenendo non decisivi i profili di incompatibilità con il diritto unionale e sostenendo che la garanzia fosse stata prestata per scelta della contribuente, la quale non aveva una stabile organizzazione in Italia. Con ricorso principale si deduceva, in sostanza, che il diritto al rimborso dei costi della fideiussione spettasse anche quando la garanzia era stata prestata per ottenere il rimborso del credito IVA, senza necessità che vi fosse una previa attività di accertamento sull'imposta. Con ricorso incidentale l'Ufficio censurava la sentenza d'appello per avere superato l'eccezione di decadenza dal diritto al rimborso, ritenendo che il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992 fosse applicabile anche a tale domanda.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale, affermando che il rimborso degli oneri fideiussori spetta anche alla società non residente operante tramite rappresentante fiscale quando la garanzia sia stata prestata per ottenere il rimborso del credito IVA, pur in mancanza di un accertamento sull'insussistenza del credito. La Corte richiama il principio di neutralità fiscale e la disciplina interna sopravvenuta, evidenziando che la precedente disciplina dei rimborsi IVA gravava eccessivamente il contribuente. Viene enunciato un principio di diritto favorevole al contribuente. L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso incidentale dell'Amministrazione è invece respinto perché infondato: il termine di decadenza biennale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 non si applica all'azione di rimborso dei costi per fideiussione, trattandosi di pretesa avente funzione indennitaria e non tributaria, estranea al richiamo dell'art. 19 dello stesso decreto.
Norme richiamate
artt. 30 e 38-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina previgente dei rimborsi IVA subordinava l'erogazione del rimborso alla prestazione di garanzia; tale assetto è stato ritenuto incompatibile con il principio di neutralità nella misura in cui imponeva oneri finanziari al contribuente.
art. 8, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato come base normativa interna coerente con il diritto al ristoro del costo della garanzia sopportata per ottenere il rimborso del credito IVA.
art. 13, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Ha generalizzato l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici.
art. 7-quater, comma 32, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
È richiamato come ulteriore intervento di riforma della disciplina dei rimborsi IVA.
art. 7, l. 20 novembre 2017, n. 167
Prevede un ristoro forfetario delle spese sostenute per il rilascio della garanzia, da corrispondere quando sia definitivamente accertata la spettanza del rimborso.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione ..."
Il termine di decadenza biennale previsto per la domanda di restituzione non si applica all'azione di rimborso dei costi per fideiussione, poiché tale azione non riguarda tributi o sanzioni ma una prestazione indennitaria diversa.
art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il richiamo operato dall'art. 21 è inteso come riferito a tributi e sanzioni, non ai costi della fideiussione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata nel ricorso incidentale per denunciare la violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di rimborsi IVA, il diritto al ristoro dei costi sostenuti per la fideiussione non può essere limitato ai soli casi di garanzia prestata in pendenza di accertamento dell'imposta, ma si estende anche alle garanzie richieste per ottenere la restituzione di un credito IVA già riconosciuto o comunque da rimborsare.
- Il principio di neutralità fiscale impedisce che il contribuente sopporti, in tutto o in parte, l'onere economico del credito IVA durante la procedura di rimborso; se il rimborso non è immediato, il sistema non deve far gravare sul soggetto passivo alcun rischio o costo finanziario ingiustificato.
- La prestazione della garanzia per il rimborso IVA ha funzione indennitaria e di trasferimento del rischio economico, non funzione satisfattoria del tributo; perciò il relativo costo non è assimilabile al credito di imposta o alla sanzione ai fini dell'applicazione dei termini decadenziali previsti per i rimborsi tributari.
- Il termine di decadenza biennale previsto per le domande di restituzione ex art. 21 d.lgs. 546/1992 non è applicabile alla domanda di rimborso degli oneri fideiussori, perché tale domanda non ha ad oggetto la restituzione di tributi o sanzioni ma un autonomo pregiudizio economico derivante dall'obbligo di prestare garanzia.
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