Cassazione Civile, Ordinanza n. 24113/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società a ristretta base partecipativa e di due soci, per imposte dirette e IVA relative a più annualità, sulla base di indagini finanziarie sui conti correnti della società e dei soci. La CTP, all’esito anche di consulenza tecnica contabile, accoglieva solo in parte i ricorsi; la CTR confermava in parte le decisioni di primo grado, respingendo gli appelli dell’Ufficio sulla posizione della società, accogliendoli solo parzialmente e/o rigettandoli sulle posizioni dei soci. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la presunzione derivante dalle indagini bancarie e avesse, in sostanza, riesaminato il merito delle prove; 2) violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., deducendo che la CTR avesse disposto e valorizzato una CTU asseritamente esplorativa, supplendo così alla mancata prova dei contribuenti. I contribuenti proponevano ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per asserita ultrapetizione nella rideterminazione dei tributi dovuti da uno dei soci in relazione alla sua autonoma attività d’impresa. La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale limitatamente al soggetto che agiva quale ex liquidatore della società ormai estinta per cancellazione dal registro imprese; ha poi rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale residuo.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la parte del controricorso/ricorso incidentale proposta dall’ex liquidatore della società cancellata, poiché la procura speciale rilasciata da una società estinta è giuridicamente inesistente per mancanza del mandante. Ha inoltre rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate: il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a rivalutare il merito e le prove, mentre la CTR aveva correttamente applicato la presunzione legale derivante dalle indagini finanziarie e aveva accertato in fatto l’insufficienza delle giustificazioni dei contribuenti o, al contrario, l’idoneità delle prove offerte; il secondo motivo è stato parimenti inammissibile, poiché la CTU era stata legittimamente disposta come ausilio tecnico in una vicenda documentale complessa e non come indagine esplorativa, e comunque la censura chiedeva un nuovo apprezzamento del merito. Il ricorso incidentale dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile: per un verso, la doglianza era irrilevante per uno dei soci che non aveva interesse a contestarla; per l’altro, mancava la specifica localizzazione e trascrizione degli atti processuali necessari a verificare l’asserita ultrapetizione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
in tema di accertamenti bancari, opera una presunzione legale a favore dell'erario; il contribuente può superarla solo con prova analitica della riferibilità o estraneità dei movimenti ad operazioni imponibili.
per l'IVA, le risultanze dei conti bancari sono presuntivamente riferibili a operazioni imponibili, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
l'onere probatorio si sposta sul contribuente quando l'Ufficio fonda l'accertamento su movimenti bancari; il giudice deve verificare rigorosamente la prova contraria offerta per ciascuna operazione.
la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio di ausilio del giudice, utilizzabile per questioni tecniche complesse, non una prova in senso proprio.
la doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
la censura di ultrapetizione richiede la specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali dai quali desumere il vizio dedotto.
i motivi sono stati ricondotti formalmente a violazioni di legge, ma ritenuti inammissibili perché diretti in sostanza a ottenere un riesame del merito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto/inammissibilità, nei limiti applicabili.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su indagini finanziarie, i dati desunti dai conti correnti del contribuente integrano una presunzione legale a favore dell'Amministrazione, che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
- Il contribuente può superare la presunzione bancaria solo con prova analitica e specifica per singola movimentazione, dimostrando che i versamenti o prelevamenti non sono riferibili a operazioni imponibili.
- Il giudice di merito deve verificare in modo rigoroso la prova contraria offerta dal contribuente e motivare espressamente sulle singole movimentazioni contestate.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio di ausilio e non una prova; in presenza di documentazione tecnica complessa, il giudice può legittimamente disporla senza violare il principio dispositivo, purché non si traduca in una ricerca esplorativa dei fatti.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione delle prove e della CTU se la doglianza mira, in realtà, a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
- La censura di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede che gli atti e le domande rilevanti siano specificamente indicati, trascritti o localizzati nel ricorso; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La procura speciale rilasciata per proporre impugnazione da parte di una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese è giuridicamente inesistente, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta dal soggetto che agiva quale suo ex rappresentante o liquidatore.
Come è indicizzato
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