Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24798/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2002, maggiori ricavi non dichiarati. In particolare, erano stati contestati: il valore di un terreno ricevuto in permuta e poi utilizzato per la costruzione di appartamenti; la differenza di valore della permuta; alcuni accrediti dei soci ritenuti privi di giustificazione; nonché il profilo della spettanza di un’agevolazione fiscale invocata dalla società. La CTR aveva rigettato l’appello principale della società e quello incidentale dell’Ufficio, confermando in larga parte la ripresa. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: omesso esame del fatto decisivo relativo al valore del terreno e alla sua definizione in sede di imposta di registro; violazione delle norme sulla determinazione del reddito d’impresa e dell’art. 53 Cost., sostenendo che il valore definito ai fini dell’imposta di registro non potesse essere automaticamente trasposto nell’accertamento reddituale e che dovessero essere considerati eventuali costi; violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto nuova l’eccezione relativa all’agevolazione; violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice d’appello deciso come se si trattasse di accertamento induttivo puro, mentre l’atto sarebbe stato di tipo analitico; falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973; violazione dell’art. 53 Cost. per la mancata deduzione dei costi; e nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, ritenendo fondati i censure sul valore del terreno/plusvalenza e sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver la CTR deciso la lite sulla base di una qualificazione dell’accertamento diversa da quella posta a base dell’avviso impugnato. Ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto motivo, ha rigettato il settimo motivo relativo alla motivazione apparente, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato richiamato per dedurre violazioni di legge in tema di determinazione del reddito e di capacità contributiva

  • art. 53 Cost.

    impone di tassare il reddito effettivo; non consente la trasposizione automatica del valore di registro nell’accertamento delle imposte sui redditi

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel giudizio tributario vieta le nuove eccezioni in appello, ma solo per eccezioni in senso stretto; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può alterare il thema decidendum né decidere su una base diversa da quella dell’atto impositivo e dei motivi di ricorso

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. sul principio dispositivo e sui limiti del giudizio tributario

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la struttura della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    norma richiamata dall’atto impositivo e considerata decisiva per la qualificazione dell’accertamento come analitico

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l’accertamento induttivo in presenza dei presupposti previsti, con uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza solo nei casi tassativi indicati

  • art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973

    "In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma"

    opera solo in presenza delle condizioni tassative previste dalla legge; non basta una generica irregolarità contabile

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    l’inattendibilità complessiva delle scritture, per irregolarità gravi, numerose e ripetute, legittima il ricorso a presunzioni ‘supersemplici’ e all’accertamento induttivo puro

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nell’avviso di accertamento trascritto nel ricorso

  • art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel ricorso come norma relativa ai limiti del giudizio; dal testo emerge solo il riferimento alla censura del contribuente

  • art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per la determinazione dei ricavi e delle plusvalenze

  • art. 5 d.l. n. 446 del 1997

    richiamato dal ricorrente in tema di valore imponibile ai fini della produzione netta

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015

    "per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"

    ha valore di interpretazione autentica retroattiva e impedisce l’automatica presunzione di maggior corrispettivo basata sul solo valore di registro

  • art. 58 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato come una delle norme oggetto dell’interpretazione autentica

  • art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato come una delle norme oggetto dell’interpretazione autentica

  • art. 86 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato come una delle norme oggetto dell’interpretazione autentica

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di accertamento IVA induttivo, a fini comparativi rispetto alla disciplina del reddito d’impresa

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici devono rispondere ai requisiti richiesti dall’ordinamento, salvo i casi in cui la legge consente presunzioni più deboli

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base del verbale di ispezione da cui può emergere l’inattendibilità contabile

  • art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per le scritture contabili prescritte

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’avviso di accertamento delimita il thema decidendum: il giudice non può fondare la decisione su presupposti fattuali o giuridici diversi da quelli posti a base dell’atto impugnato e contestati nel ricorso introduttivo.
  • L’accertamento del reddito d’impresa va qualificato in base alla motivazione dell’atto e alla concreta fattispecie accertata; l’eventuale errore del giudice sulla qualificazione del metodo accertativo rileva quando comporti decisione su una base diversa da quella dell’Ufficio.
  • L’accertamento induttivo puro presuppone una compromissione grave e complessiva dell’attendibilità delle scritture contabili; la mera irregolarità formale o incompletezza può legittimare, al più, un accertamento analitico-induttivo.
  • Quando l’accertamento è analitico-induttivo, l’Ufficio può integrare le lacune contabili con presunzioni semplici, ma deve comunque ancorare la pretesa a elementi dotati di gravità, precisione e concordanza.
  • Ai fini delle imposte sui redditi, il solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro non basta a presumere un maggior corrispettivo: l’Amministrazione deve indicare ulteriori indizi e il contribuente può offrire prova contraria.
  • Nel giudizio tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; la deduzione di una specifica agevolazione o di un fatto impeditivo della pretesa richiede comunque un’adeguata allegazione nel ricorso introduttivo e, in cassazione, il motivo deve essere autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.