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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20803/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione recuperava maggiore IRPEF per l'anno 2008 e dalla successiva comunicazione di avvio dell'attività di riscossione inviata da Equitalia. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo soprattutto l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento, perché eseguita presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi Mod. 730, che a suo dire non poteva valere come domicilio fiscale ai fini della notifica; sosteneva inoltre che, alla data della notifica, risultava iscritta all'anagrafe e residente in altro Comune, sicché l'atto non era entrato nella sua sfera di conoscibilità. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 47 c.c., sostenendo che l'art. 58 consentirebbe un domicilio speciale solo per atti e contratti, mentre per gli avvisi di accertamento varrebbe l'art. 60, coordinato con lo Statuto del contribuente e con il principio di effettiva conoscenza. Con il secondo motivo ha ribadito la violazione dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa, insistendo sul fatto che la notifica a mezzo posta con compiuta giacenza, effettuata presso il recapito indicato in dichiarazione ma non coincidente con la residenza, non avrebbe assicurato la conoscenza dell'atto. Con il terzo motivo ha prospettato omesso esame di fatti decisivi, relativi al fatto che l'atto non era pervenuto nella sua sfera di conoscibilità. Con il quarto motivo ha dedotto la nullità o inesistenza giuridica dell'avviso per difetto di sottoscrizione validamente conferita, richiamando la declaratoria di incostituzionalità degli incarichi dirigenziali dell'Agenzia delle entrate e sostenendo che l'atto fosse stato sottoscritto da funzionario privo di legittimazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, nel caso concreto, il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi costituiva il recapito comunicato dall'interessata all'Amministrazione e, in mancanza di una diversa comunicazione secondo le forme prescritte, legittimava la notifica dell'avviso di accertamento presso quell'indirizzo anche se diverso dalla residenza anagrafica; ha escluso che la novella del 2010 avesse eliminato efficacia alla indicazione contenuta nella dichiarazione, rilevando che essa ha solo diversamente disciplinato l'elezione di domicilio per le notifiche. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la dedotta nullità dell'avviso non risultava essere stata proposta nei precedenti gradi di merito e, nel processo tributario di tipo impugnatorio, le nullità non dedotte tempestivamente non possono essere fatte valere per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate; nulla ha disposto per Equitalia, rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per le persone fisiche residenti il domicilio fiscale coincide con il comune di iscrizione anagrafica; l'indicazione del domicilio nella dichiarazione rileva come recapito conosciuto dall'Amministrazione e, in difetto di diversa comunicazione nelle forme previste, può valere ai fini della notificazione degli atti tributari.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    primo comma, lett. c) e d); terzo comma

    La notifica degli atti tributari va fatta nel domicilio fiscale del destinatario; la disciplina delle variazioni anagrafiche non impone all'Ufficio una verifica autonoma dell'attualità della residenza prima della notifica, né esclude efficacia all'indicazione fornita dal contribuente.

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    È norma di chiusura che va coordinata con le regole sulla notificazione e impone di assicurare all'atto il massimo grado possibile di conoscibilità, nel rispetto dei principi di collaborazione, cooperazione e buona fede.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria devono essere improntati a collaborazione e buona fede; la dichiarazione del domicilio fiscale deve essere resa in modo coerente con tali principi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della necessità di una conoscenza effettiva dell'atto; la Corte non ha ravvisato violazione nel caso concreto.

  • art. 47 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di domicilio speciale; la Corte non ha accolto l'assimilazione proposta per escludere l'efficacia dell'indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel giudizio di merito dalla contribuente per contestare la motivazione della sentenza di appello; non è stato accolto.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per sostenere la nullità o inesistenza dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché nuova in cassazione.

  • art. 21-septies L. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza dell'atto; la questione non è stata esaminata nel merito perché non proposta tempestivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti impositivi, l'indicazione del domicilio o recapito fornita dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è idonea a fondare la notifica presso quel luogo, salvo che sia stata effettuata una diversa comunicazione nelle forme previste dalla legge.
  • L'Amministrazione finanziaria non è tenuta, prima della notifica, a svolgere una autonoma verifica aggiornativa dei registri anagrafici quando il contribuente abbia previamente indicato un domicilio fiscale diverso nella propria dichiarazione, essendo tale indicazione utilizzabile secondo i principi di buona fede e affidamento.
  • La modifica normativa che ha disciplinato diversamente l'elezione di domicilio per le notifiche non elimina retroattivamente l'efficacia delle indicazioni rese in dichiarazioni anteriori, se già perfezionate secondo la disciplina allora vigente.
  • Nel processo tributario, le nullità dell'atto impositivo non dedotte nei gradi di merito non possono essere fatte valere per la prima volta in cassazione, poiché il giudizio ha struttura impugnatoria e resta circoscritto ai motivi specificamente prospettati con il ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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