Cassazione Civile, Ordinanza n. 19101/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, della cartella di pagamento relativa alla tariffa rifiuti. La nullità della cartella era stata dichiarata perché il giudice di merito aveva ritenuto irregolare la notifica del presupposto atto di accertamento. In cassazione la società ha dedotto due censure ex art. 360, n. 3, c.p.c.: con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 8 della L. n. 890/1982 e dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 1335 c.c. La Corte ha tuttavia rilevato in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, osservando che l'atto non riportava né trascriveva gli atti del procedimento notificatorio, in particolare l'avviso di ricevimento della raccomandata, impedendo così il controllo di decisività e persino la verifica dell'eventuale uso del servizio postale ordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente, liquidandole in euro 2.900,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro della censura per violazione di legge, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza prima dell'esame nel merito.
È indicato tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione postale degli atti.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
È indicato tra le norme asseritamente violate con riguardo al procedimento di accertamento e notificazione della pretesa tributaria locale.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
È richiamato come norma disciplinante la notificazione della cartella e degli atti della riscossione.
È richiamato come disciplina delle notificazioni degli atti tributari.
È richiamato in relazione alla presunzione di conoscenza dell'atto recettizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà applicazione dichiarando la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone al ricorrente di indicare compiutamente i fatti e i documenti rilevanti, trascrivendo o riproducendo le parti essenziali degli atti su cui fonda la censura, così da consentire alla Corte il controllo di decisività senza indagini integrative.
- Quando si denuncia in cassazione l'omessa o erronea valutazione di documenti relativi a un procedimento notificatorio, è necessario riportare nel ricorso il contenuto degli atti essenziali, inclusi gli avvisi di ricevimento, e specificare le deduzioni formulate nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il mancato assolvimento dell'onere di autosufficienza preclude l'esame dei motivi di ricorso anche se essi prospettano violazioni di legge sostanziale o processuale.
- La contestazione della regolarità della notificazione di un atto presupposto richiede che il ricorso rechi gli elementi documentali indispensabili per verificare la sequenza notificatoria e l'eventuale modalità concreta di spedizione e ricezione dell'atto.
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