Cassazione Civile, Ordinanza n. 31259/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall’Amministrazione a un’istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, affermando da un lato l’impugnabilità del diniego anche se non espressamente compreso nell’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992, e dall’altro l’illegittimità del diniego per mancata dimostrazione, da parte dell’Ufficio, dell’antieconomicità della società. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973, dell’art. 30 l. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere impugnabile l’interpello disapplicativo e soprattutto nel porre a carico dell’Amministrazione la prova dell’antieconomicità, invece che al contribuente la prova delle oggettive situazioni straordinarie che giustificano la disapplicazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto non fondata la censura sulla impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo, confermando il principio secondo cui sono impugnabili anche atti non espressamente nominati dall’art. 19 d.lgs. 546/1992 quando portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Ha invece accolto la doglianza sul riparto dell’onere probatorio in materia di società di comodo, affermando che spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, indipendenti dalla sua volontà, idonee a giustificare il mancato raggiungimento della soglia di operatività e reddito minimo presunto; la CTR aveva quindi erroneamente posto tale onere a carico dell’Amministrazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, cioè se non consente il controllo sul ragionamento decisorio.
Nel processo tributario la sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva; altrimenti è nulla per difetto del minimo costituzionale.
Il vizio motivazionale è censurabile in cassazione solo nei limiti della nullità per motivazione apparente o dell’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale di intellegibilità e controllabilità.
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma si interpreta in senso estensivo, includendo atti atipici e prodromici che esprimano una precisa pretesa tributaria.
L’interesse ad agire sorge quando il contribuente riceve conoscenza di una pretesa tributaria definita e attuale.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973
Il diniego di disapplicazione rileva quale manifestazione della pretesa tributaria e può essere oggetto di tutela giurisdizionale nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
In tema di società di comodo, il mancato raggiungimento dei ricavi minimi è indice di non operatività, superabile solo con prova contraria del contribuente.
L’onere di provare le circostanze oggettive e straordinarie che giustificano la disapplicazione della disciplina delle società di comodo grava sul contribuente.
artt. 24 e 53 Cost.
Sono richiamati a sostegno dell’interpretazione estensiva delle norme sull’impugnabilità degli atti tributari, in funzione di tutela del contribuente e capacità contributiva.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro di buon andamento dell’amministrazione a sostegno dell’interpretazione estensiva della tutela giurisdizionale in materia tributaria.
È menzionata come indice dell’allargamento della giurisdizione tributaria.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012
Ha riformulato l’art. 360 c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione ai soli casi di violazione del minimo costituzionale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la tassatività dell’elenco degli atti impugnabili non impedisce l’impugnazione di atti atipici o prodromici che rendano nota al contribuente una specifica pretesa tributaria, purché l’atto contenga concreti profili fattuali e giuridici della pretesa.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ricorre solo quando la sentenza sia priva di motivazione reale o presenti una motivazione meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria, tale da impedire il controllo logico-giuridico della decisione.
- In materia di società non operative, i parametri legali fondati su ricavi minimi e valore dei beni patrimoniali operano come presunzione superabile: grava sul contribuente l’onere di provare circostanze oggettive, straordinarie e non imputabili alla sua volontà che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività.
- La nozione di impossibilità rilevante ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo non è assoluta, ma economico-aziendale, e va apprezzata in relazione alle concrete condizioni di mercato.
- Il giudice di merito, nel valutare la disapplicazione della disciplina antielusiva o delle società di comodo, deve verificare rigorosamente la non imputabilità al contribuente delle circostanze dedotte; non può invertire il riparto dell’onere della prova ponendo a carico dell’Amministrazione la dimostrazione dell’antieconomicità.
- Un diniego di interpello disapplicativo, quando comunichi una precisa valutazione dell’Amministrazione su un rapporto tributario determinato, è idoneo a fondare l’interesse ad agire del contribuente e può essere oggetto di tutela davanti al giudice tributario.
- In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di lamentare mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo o la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.
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