Cassazione Civile, Ordinanza n. 24711/2025 del 07/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata via PEC, limitatamente ai crediti erariali, sostenendo che l’atto fosse nullo o inesistente perché trasmesso senza rispettare le regole tecniche del d.m. n. 68/2005 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, con invio di una mera copia informatica del documento cartaceo priva di attestazione di conformità e con ricevute PEC ritenute non idonee. Ha inoltre dedotto la mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, la conseguente illegittimità degli interessi di mora e dell’aggio, l’omessa motivazione dell’atto impugnato ex art. 7 l. n. 212/2000, nonché la violazione del principio di tipicità delle forme della riscossione e la decadenza dal potere di riscuotere. In cassazione ha articolato cinque motivi, tutti ricondotti ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., insistendo soprattutto su nullità/inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e delle cartelle presupposte, su carenza motivazionale e su decadenza della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e autosufficienza, le censure sulla notifica via PEC della comunicazione preventiva di ipoteca e delle cartelle, poiché la ricorrente non ha riprodotto, allegato o localizzato i documenti rilevanti. Ha inoltre affermato che il primo motivo tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione di merito sulla regolarità della notifica, non consentita in sede di legittimità, e che comunque non era stata censurata la ratio della sentenza d’appello fondata anche sulla sanatoria ex art. 156 c.p.c. Il vizio motivazionale è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme e per mancata indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito. Il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto del secondo, con conseguente passaggio in giudicato dell’accertamento di regolarità della notifica delle cartelle. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
I motivi formulati formalmente come violazione di legge e vizio motivazionale sono scrutinati anche alla luce dei limiti propri del giudizio di legittimità; il vizio motivazionale non è deducibile in presenza di doppia conforme se non vengono indicati i profili di divergenza tra le due decisioni di merito.
In caso di doppia pronuncia di merito conforme, il ricorso per cassazione non può investire il vizio logico di motivazione nei limiti ordinari, salvo specifica indicazione delle ragioni di fatto divergenti.
L’eventuale irregolarità della notificazione dell’atto impugnato è sanata quando l’atto abbia raggiunto il suo scopo, specie ove sia stato tempestivamente impugnato.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica delle cartelle di pagamento.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inesistenza o nullità della notifica via PEC della comunicazione preventiva di ipoteca.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro delle forme di notificazione delle cartelle.
Richiamati dalla ricorrente quale disciplina generale delle notificazioni alla persona fisica e alla persona giuridica.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del documento informatico e della copia informatica.
Richiamato dalla ricorrente in tema di validità/formalità dei documenti informatici.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare il difetto di motivazione della comunicazione preventiva di ipoteca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la regolarità di una notificazione deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve riprodurre il contenuto essenziale degli atti o documenti rilevanti, oppure allegarli o indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, così da consentire il controllo di legittimità.
- Non è ammissibile utilizzare formalmente il vizio di violazione di legge per sollecitare una nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito, come quando si contesta in sostanza l’accertamento sulla regolarità della notifica.
- In presenza di doppia decisione conforme sul merito, il vizio motivazionale è inammissibile salvo che il ricorrente indichi specificamente le differenze tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello.
- L’eventuale irregolarità della notificazione di un atto può risultare sanata quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo processuale, in particolare se il destinatario lo abbia tempestivamente impugnato.
- Le censure che presuppongono l’irregolare notificazione degli atti prodromici restano inammissibili se tale presupposto non è adeguatamente dimostrato o specificamente contestato con riferimento ai documenti di causa.
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