Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'applicazione, sul trattamento pensionistico già in godimento di un ex iscritto alla Cassa, di trattenute qualificate come contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 22 del regolamento previdenziale della Cassa e di successive delibere. Il pensionato aveva chiesto di accertarne l'illegittimità e di ottenere la restituzione degli importi trattenuti nei limiti della prescrizione decennale; il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la Cassa ha dedotto: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e dei principi costituzionali, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo e ragionevole, funzionale all'equilibrio di bilancio e alla solidarietà intergenerazionale; (2) violazione della norma di interpretazione autentica che riconosce efficacia agli atti degli enti previdenziali se finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo, assumendo che la trattenuta fosse coperta da tale disciplina; (3) erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che si dovesse applicare un termine diverso da quello decennale ai ratei pensionistici interessati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione della Corte territoriale era conforme alla giurisprudenza di legittimità costante che esclude la legittimità di contributi straordinari trattenuti sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, ritenendo ultra vires il potere della Cassa di introdurre una simile trattenuta. Ha inoltre ribadito che la norma di interpretazione autentica richiamata si applica solo alle fattispecie rientranti nei poteri attribuiti agli enti previdenziali, non a un prelievo straordinario su pensioni già in essere. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la stessa ragione, essendo anch'esso conforme a orientamenti consolidati e privo di elementi di novità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
delimita l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati entro un novero tipizzato di provvedimenti; non consente l'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
è la fonte regolamentare che prevedeva la trattenuta, ma è ritenuta incapace di legittimare un prelievo straordinario su pensioni già attribuite.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
richiamato quale norma sulla disciplina dei poteri degli enti previdenziali e sul principio del pro rata; non consente interventi che incidano con una trattenuta esterna sulla pensione già liquidata.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
richiamato tra le norme che la ricorrente assumeva violate, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'orientamento consolidato sulla illegittimità del contributo.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo, ma non ritenuto decisivo.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
invocato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull'equilibrio del sistema, ma non ritenuto idoneo a fondare il prelievo.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione al vaglio di ragionevolezza del contributo; la Corte ribadisce però che la questione centrale è l'ultra vires, non la sola ragionevolezza.
art. 23 Cost.
richiamato per sostenere che il contributo avesse natura di prestazione imposta; la Corte osserva che manca il potere di imporlo sui trattamenti già liquidati.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina previdenziale, senza esito favorevole.
norma di interpretazione autentica invocata dalla ricorrente; la Corte ne limita l'applicazione alle fattispecie che rientrano nei poteri degli enti previdenziali.
invocati sulla prescrizione delle domande restitutorie; la Corte non accoglie la censura, restando ferma la prescrizione decennale richiamata dalla decisione impugnata.
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
richiamato dalla ricorrente sul tema prescrizionale, ma non ritenuto decisivo.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
invocato in chiave interpretativa sulla decorrenza/prescrizione dei ratei, ma non idoneo a mutare l'esito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione.
richiamato per la definizione camerale e per la disciplina della proposta non accettata.
applicato per la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e per l'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.
richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre, con regolamento o delibera, un contributo di solidarietà che si traduca in una trattenuta sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, quando tale prelievo esuli dalle tipologie di provvedimenti consentite dalla legge.
- La norma di interpretazione autentica che valorizza gli atti degli enti previdenziali in funzione dell'equilibrio finanziario di lungo periodo opera solo entro i limiti dei poteri attribuiti all'ente e non sana atti ultra vires.
- In sede di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura che si limiti a riproporre questioni già decise in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire elementi nuovi idonei a giustificare un mutamento di orientamento.
- Quando il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca un profilo diverso o solo apparente, la censura è inammissibile.
- La previsione di un contributo straordinario sui ratei pensionistici già in godimento non può essere qualificata come semplice variazione di aliquote contributive o riparametrazione di coefficienti di rendimento, perché incide esternamente su un trattamento già determinato.
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