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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20106/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune ha irrogato a una società che gestiva una media struttura commerciale una sanzione pecuniaria di euro 5.000 per avere tenuto aperto l'esercizio nella giornata domenicale, in violazione dell'obbligo di chiusura imposto da un'ordinanza sindacale adottata in attuazione della normativa regionale pugliese sul commercio. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione della società; il Comune aveva appellato e il Tribunale aveva riformato la decisione, ritenendo legittima la sanzione e rigettando l'opposizione. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 c.c. per avere il Tribunale ignorato un preteso giudicato amministrativo formatosi su precedenti ordinanze sindacali; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame dei profili di illegittimità costituzionale della normativa regionale, poi oggetto di questione incidentale decisa dalla Corte costituzionale. Dopo la sospensione del giudizio, la ricorrente ha anche sollecitato nuove questioni di legittimità costituzionale sull'applicazione retroattiva della lex mitior nelle sanzioni amministrative e sulla norma regionale, ma tali questioni sono state ritenute non fondate o comunque non idonee a incidere sul caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione del giudicato, osservando che la decisione amministrativa richiamata riguardava ordinanze sindacali anteriori e non la diversa ordinanza presupposto della sanzione impugnata, adottata in un differente quadro normativo successivo alla L.R. Puglia n. 5/2008. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla legittimità costituzionale della disciplina regionale, perché la Corte costituzionale ha chiarito che la valutazione della norma regionale va compiuta con riferimento al quadro statale vigente al momento della sua entrata in vigore e che il mutamento successivo del parametro statale non travolge la norma per l'intero periodo di vigenza, ma solo per il periodo successivo alla novella. Quanto alle ulteriori questioni introdotte in sede di prosecuzione del giudizio, la Corte le ha giudicate manifestamente infondate, escludendo che la giurisprudenza costituzionale invocata sulla lex mitior nelle sanzioni amministrative potesse estendersi alle sanzioni per violazione del divieto di apertura domenicale. Spese integralmente compensate e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno è opponibile solo se riferibile alla stessa vicenda sostanziale e al medesimo presupposto normativo; non può estendersi a ordinanze diverse e adottate in un quadro legislativo successivo

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    usato come base della censura per violazione di legge e nullità processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti/profili di illegittimità costituzionale dedotti nei gradi di merito

  • art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    richiamato come parametro costituzionale in tema di tutela della concorrenza rispetto alla disciplina regionale sugli orari commerciali

  • art. 3, comma 1, lettera d-bis), d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    evocato come norma statale di liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali

  • art. 31, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    richiamato come novella della disciplina statale sulla liberalizzazione degli orari commerciali

  • art. 18 L.R. Puglia 1 agosto 2003, n. 11

    norma regionale applicata al caso concreto quale base dell'obbligo di chiusura domenicale

  • art. 12 L.R. Puglia 7 maggio 2008, n. 5

    norma modificativa e integrativa della disciplina regionale del commercio

  • art. 11 preleggi

    richiamato nella nuova questione di legittimità costituzionale sollecitata in cassazione

  • art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato nella nuova questione di legittimità costituzionale sollecitata in cassazione

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione all'art. 7 CEDU nella questione sulla retroattività della lex mitior

  • art. 7 CEDU

    evocato per sostenere l'applicazione retroattiva della lex mitior alle sanzioni amministrative

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto solo quando investa la medesima fattispecie sostanziale e il medesimo presupposto normativo; una decisione resa su atti o ordinanze differenti, emessi in un diverso contesto legislativo, non vincola il giudice della controversia successiva.
  • Quando la legittimità di una norma regionale viene scrutinata rispetto a un parametro statale interposto, occorre avere riguardo al quadro normativo statale vigente al momento dell'entrata in vigore della norma regionale; una modifica successiva del parametro statale non determina automaticamente l'illegittimità della norma regionale per l'intero periodo di vigenza.
  • La successione di norme statali che incidono sul riparto di competenza tra Stato e Regioni produce, al più, un'illegittimità della norma regionale limitata al periodo successivo all'entrata in vigore della novella statale, non una caducazione retroattiva dell'intero precetto regionale.
  • La giurisprudenza sulla lex mitior in materia di sanzioni amministrative non è automaticamente estensibile a ogni sanzione amministrativa: l'analogia con sanzioni di natura sostanzialmente penale richiede una previa verifica della gravità e della funzione afflittiva del illecito.
  • In presenza di una sanzione amministrativa irrogata per violazione di prescrizioni sugli orari commerciali, la contestazione sulla base di una pretesa incostituzionalità sopravvenuta della normativa statale o regionale deve misurarsi con il momento di applicazione dell'atto sanzionatorio e con la disciplina vigente ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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