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Regolamento

R.R. Puglia 11/2003

Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami per la caccia da appostamento. Allevamento dei cani da caccia

Normativa regionaleR.R. Puglia 11/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento Puglia n. 11/2003 disciplina allevamenti di fauna a fini alimentari, di ripopolamento, ornamentali e amatoriali, nonché richiami vivi e allevamento di cani da caccia. Prevede autorizzazioni regionali per le attività alimentari e di ripopolamento, segnalazione alla Provincia per quelle ornamentali/amatoriali, controlli provinciali e norme su registri, identificazione, abbattimento e commercializzazione.

Disciplina degli allevamenti e della detenzione di fauna selvatica ed esotica, dei richiami vivi e dell’allevamento dei cani da caccia in Puglia

Disciplina degli allevamenti di fauna, richiami vivi e cani da caccia in Puglia

Il regolamento della Regione Puglia n. 11 del 25 settembre 2003 detta la disciplina per gli allevamenti e la detenzione di fauna selvatica ed esotica, per finalità alimentari, di ripopolamento, ornamentali e amatoriali, oltre che per i richiami vivi da appostamento e per l’allevamento dei cani da caccia. La normativa opera nel solo territorio regionale pugliese e si inserisce nell’attuazione della L.R. n. 27/1998.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda quattro grandi categorie di attività:

  • allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
  • allevamenti di fauna selvatica per ripopolamento, attività cinofila e richiami vivi per la caccia da appostamento;
  • allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica ed esotica a scopo amatoriale e ornamentale;
  • allevamenti di cani da caccia.

Per tutte le attività valgono gli obblighi di osservanza delle norme sanitarie vigenti, del regolamento di polizia veterinaria e delle misure per il benessere animale. Restano inoltre fermi gli adempimenti fiscali quando l’attività abbia finalità di lucro.

Regime autorizzatorio e segnalazioni

Gli allevamenti a scopo alimentare e quelli per ripopolamento, attività cinofila e richiami vivi sono soggetti a concessione/autorizzazione regionale e a tassa di concessione regionale. L’autorizzazione è rilasciata dalla Regione previo nulla osta della Provincia competente per territorio, una volta verificati i requisiti previsti dal regolamento.

Le autorizzazioni hanno durata quinquennale. Sei mesi prima della scadenza il titolare deve presentare domanda di riconferma.

Gli allevamenti e la detenzione per fini ornamentali/amatoriali, nonché gli allevamenti dei cani da caccia, non seguono il regime autorizzatorio regionale ma devono essere segnalati alla Provincia competente per territorio.

Requisiti per gli allevamenti a scopo alimentare

Sono allevabili a fini alimentari le seguenti specie:

  • ungulati (Artiodactyla);
  • lepri;
  • galliformi;
  • anatidi.

Il numero minimo di riproduttori è fissato in:

  • 20 capi per i mammiferi;
  • 50 capi per gli uccelli.

L’allevatore deve inoltre rispettare alcune prescrizioni tecniche essenziali:

  • realizzare recinzioni idonee a impedire fughe o ingressi dall’esterno, anche mediante interramento o curvatura verso l’esterno della rete alla base;
  • tenere separate le specie durante il ciclo produttivo quando ne siano allevate più di una;
  • rispettare le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Procedura di autorizzazione e documentazione

La domanda di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica di cui alla disciplina alimentare va indirizzata alla Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura – Settore Caccia, e alla Provincia territorialmente competente – ripartizione caccia.

Alla domanda devono essere allegati:

  • un piano di gestione con tipologia, localizzazione e planimetria dell’allevamento, numero dei riproduttori a regime per specie, strutture disponibili, tecniche di allevamento e di cattura;
  • la prova della legittima provenienza dei riproduttori, tramite fattura o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • la certificazione del servizio veterinario dell’USL competente sull’idoneità igienico-sanitaria del terreno e delle eventuali strutture preesistenti;
  • l’atto che comprova la qualifica di imprenditore agricolo o commerciale.

Registro, anagrafe e identificazione degli allevamenti

Il titolare dell’autorizzazione deve essere in regola fiscalmente e tenere un registro vidimato dalla Provincia competente, dal quale risultino i movimenti della fauna allevata: carico dei riproduttori, nascite, capi venduti, capi presenti e capi deceduti. Sul registro devono essere annotati anche i controlli sanitari e di vigilanza effettuati nel corso dell’anno.

All’ingresso dell’allevamento deve essere apposta la dicitura “Allevamento di Fauna delle specie selvatiche autorizzato a scopo alimentare”.

Presso ogni Provincia è istituita un’Anagrafe degli allevamenti di cui alle attività alimentari e di ripopolamento/reintroduzione/cinofilia/richiami vivi. Con la vidimazione del registro, la Provincia assegna a ciascun allevamento una lettera identificativa della finalità perseguita:

  • A = alimentare;
  • B = ripopolamento e/o reintroduzione e/o attività cinofila e/o richiami vivi per la caccia da appostamento;
  • O = ornamentale e/o amatoriale.

L’identificazione è inserita in una sigla del tipo AA-X-0000, dove AA indica la sigla della Provincia, X la finalità e 0000 la numerazione progressiva dell’allevatore.

Abbattimento, macellazione e commercializzazione

I capi allevati a scopo alimentare possono essere abbattuti durante tutto l’anno solare. La macellazione è ammessa nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per gli ungulati è consentito anche l’uso dei mezzi previsti dall’art. 32 della L.R. n. 27/1998, purché l’abbattimento sia effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento autorizzatorio.

La vendita di capi vivi o morti destinati ad altri allevamenti o allo scopo alimentare, purché regolarmente autorizzati, è consentita tutto l’anno. I capi devono essere muniti di contrassegno inamovibile o indelebile che ne permetta l’esatta provenienza.

Cessione per ripopolamento e controlli sanitari

I titolari di allevamenti di fauna appartenente a specie cacciabili e destinate a scopo alimentare possono essere autorizzati dalla Provincia a cedere i propri prodotti per ripopolamento in zone di addestramento cani e aziende agri-turistico-venatorie.

La cessione è subordinata all’accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro idoneità. Al momento della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato del servizio veterinario della ASL/USL competente che attesti l’esito favorevole dei controlli sanitari, gli eventuali interventi di profilassi effettuati e la provenienza.

Controlli, violazioni e sanzioni operative

La Provincia deve effettuare controlli amministrativi almeno due volte l’anno sugli allevamenti di fauna selvatica di cui alle attività alimentari e di ripopolamento.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, anche a seguito dei controlli amministrativi e sanitari:

  • per le attività soggette ad autorizzazione può essere disposta la revoca dell’autorizzazione, su richiesta della Provincia competente;
  • per la detenzione/segnalazione di cui alla lettera c) è previsto il sequestro della fauna con applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Regime temporale di efficacia

Il regolamento non contiene limiti temporali di applicazione né disposizioni transitorie riferite a un periodo ormai concluso. La disciplina risulta strutturalmente applicabile agli allevamenti e alle detenzioni disciplinate, salvo successive modifiche della normativa regionale o statale di settore.

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