R.R. Puglia 11/2003
Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami per la caccia da appostamento. Allevamento dei cani da caccia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento Puglia n. 11/2003 disciplina allevamenti di fauna a fini alimentari, di ripopolamento, ornamentali e amatoriali, nonché richiami vivi e allevamento di cani da caccia. Prevede autorizzazioni regionali per le attività alimentari e di ripopolamento, segnalazione alla Provincia per quelle ornamentali/amatoriali, controlli provinciali e norme su registri, identificazione, abbattimento e commercializzazione.
Disciplina degli allevamenti e della detenzione di fauna selvatica ed esotica, dei richiami vivi e dell’allevamento dei cani da caccia in Puglia
Disciplina degli allevamenti di fauna, richiami vivi e cani da caccia in Puglia
Il regolamento della Regione Puglia n. 11 del 25 settembre 2003 detta la disciplina per gli allevamenti e la detenzione di fauna selvatica ed esotica, per finalità alimentari, di ripopolamento, ornamentali e amatoriali, oltre che per i richiami vivi da appostamento e per l’allevamento dei cani da caccia. La normativa opera nel solo territorio regionale pugliese e si inserisce nell’attuazione della L.R. n. 27/1998.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda quattro grandi categorie di attività:
- allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
- allevamenti di fauna selvatica per ripopolamento, attività cinofila e richiami vivi per la caccia da appostamento;
- allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica ed esotica a scopo amatoriale e ornamentale;
- allevamenti di cani da caccia.
Per tutte le attività valgono gli obblighi di osservanza delle norme sanitarie vigenti, del regolamento di polizia veterinaria e delle misure per il benessere animale. Restano inoltre fermi gli adempimenti fiscali quando l’attività abbia finalità di lucro.
Regime autorizzatorio e segnalazioni
Gli allevamenti a scopo alimentare e quelli per ripopolamento, attività cinofila e richiami vivi sono soggetti a concessione/autorizzazione regionale e a tassa di concessione regionale. L’autorizzazione è rilasciata dalla Regione previo nulla osta della Provincia competente per territorio, una volta verificati i requisiti previsti dal regolamento.
Le autorizzazioni hanno durata quinquennale. Sei mesi prima della scadenza il titolare deve presentare domanda di riconferma.
Gli allevamenti e la detenzione per fini ornamentali/amatoriali, nonché gli allevamenti dei cani da caccia, non seguono il regime autorizzatorio regionale ma devono essere segnalati alla Provincia competente per territorio.
Requisiti per gli allevamenti a scopo alimentare
Sono allevabili a fini alimentari le seguenti specie:
- ungulati (Artiodactyla);
- lepri;
- galliformi;
- anatidi.
Il numero minimo di riproduttori è fissato in:
- 20 capi per i mammiferi;
- 50 capi per gli uccelli.
L’allevatore deve inoltre rispettare alcune prescrizioni tecniche essenziali:
- realizzare recinzioni idonee a impedire fughe o ingressi dall’esterno, anche mediante interramento o curvatura verso l’esterno della rete alla base;
- tenere separate le specie durante il ciclo produttivo quando ne siano allevate più di una;
- rispettare le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria.
Procedura di autorizzazione e documentazione
La domanda di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica di cui alla disciplina alimentare va indirizzata alla Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura – Settore Caccia, e alla Provincia territorialmente competente – ripartizione caccia.
Alla domanda devono essere allegati:
- un piano di gestione con tipologia, localizzazione e planimetria dell’allevamento, numero dei riproduttori a regime per specie, strutture disponibili, tecniche di allevamento e di cattura;
- la prova della legittima provenienza dei riproduttori, tramite fattura o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la certificazione del servizio veterinario dell’USL competente sull’idoneità igienico-sanitaria del terreno e delle eventuali strutture preesistenti;
- l’atto che comprova la qualifica di imprenditore agricolo o commerciale.
Registro, anagrafe e identificazione degli allevamenti
Il titolare dell’autorizzazione deve essere in regola fiscalmente e tenere un registro vidimato dalla Provincia competente, dal quale risultino i movimenti della fauna allevata: carico dei riproduttori, nascite, capi venduti, capi presenti e capi deceduti. Sul registro devono essere annotati anche i controlli sanitari e di vigilanza effettuati nel corso dell’anno.
All’ingresso dell’allevamento deve essere apposta la dicitura “Allevamento di Fauna delle specie selvatiche autorizzato a scopo alimentare”.
Presso ogni Provincia è istituita un’Anagrafe degli allevamenti di cui alle attività alimentari e di ripopolamento/reintroduzione/cinofilia/richiami vivi. Con la vidimazione del registro, la Provincia assegna a ciascun allevamento una lettera identificativa della finalità perseguita:
- A = alimentare;
- B = ripopolamento e/o reintroduzione e/o attività cinofila e/o richiami vivi per la caccia da appostamento;
- O = ornamentale e/o amatoriale.
L’identificazione è inserita in una sigla del tipo AA-X-0000, dove AA indica la sigla della Provincia, X la finalità e 0000 la numerazione progressiva dell’allevatore.
Abbattimento, macellazione e commercializzazione
I capi allevati a scopo alimentare possono essere abbattuti durante tutto l’anno solare. La macellazione è ammessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
Per gli ungulati è consentito anche l’uso dei mezzi previsti dall’art. 32 della L.R. n. 27/1998, purché l’abbattimento sia effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento autorizzatorio.
La vendita di capi vivi o morti destinati ad altri allevamenti o allo scopo alimentare, purché regolarmente autorizzati, è consentita tutto l’anno. I capi devono essere muniti di contrassegno inamovibile o indelebile che ne permetta l’esatta provenienza.
Cessione per ripopolamento e controlli sanitari
I titolari di allevamenti di fauna appartenente a specie cacciabili e destinate a scopo alimentare possono essere autorizzati dalla Provincia a cedere i propri prodotti per ripopolamento in zone di addestramento cani e aziende agri-turistico-venatorie.
La cessione è subordinata all’accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro idoneità. Al momento della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato del servizio veterinario della ASL/USL competente che attesti l’esito favorevole dei controlli sanitari, gli eventuali interventi di profilassi effettuati e la provenienza.
Controlli, violazioni e sanzioni operative
La Provincia deve effettuare controlli amministrativi almeno due volte l’anno sugli allevamenti di fauna selvatica di cui alle attività alimentari e di ripopolamento.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, anche a seguito dei controlli amministrativi e sanitari:
- per le attività soggette ad autorizzazione può essere disposta la revoca dell’autorizzazione, su richiesta della Provincia competente;
- per la detenzione/segnalazione di cui alla lettera c) è previsto il sequestro della fauna con applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
Regime temporale di efficacia
Il regolamento non contiene limiti temporali di applicazione né disposizioni transitorie riferite a un periodo ormai concluso. La disciplina risulta strutturalmente applicabile agli allevamenti e alle detenzioni disciplinate, salvo successive modifiche della normativa regionale o statale di settore.
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