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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16624/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento/imposizione tributaria comunale riferita al termovalorizzatore di Acerra. La società ricorrente ha sostenuto di non essere soggettivamente passiva dell'imposta, assumendo che la normativa emergenziale succedutasi nel tempo avesse determinato il trasferimento dell'usufrutto dell'impianto in capo alla Regione Campania, con conseguente venir meno della sua disponibilità del bene e quindi dell'obbligo impositivo. In particolare, ha invocato la lettura combinata di diversi decreti-legge per dimostrare che il diritto reale di usufrutto sarebbe stato costituito ex lege in favore della Regione e che il possesso/utilizzo del cespite non fosse più in capo alla società. Con il secondo motivo ha denunciato anche la violazione di clausole contrattuali e dell'art. 1363 c.c. nella conferma della soggettività passiva. Con il terzo motivo ha censurato l'irrogazione delle sanzioni per errore sul diritto, lamentando l'omessa pronuncia sul punto. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il Comune ha comunicato che la società aveva definito i carichi relativi all'annualità 2012 aderendo alla definizione agevolata dei ruoli (rottamazione), con integrale pagamento dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere/estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, rilevando che, a seguito della dichiarazione di adesione del debitore e della comunicazione dell'agente della riscossione, la controversia è sostituita dagli effetti della procedura agevolata. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso e ha escluso la regolazione delle spese. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il debitore aderisce validamente alla definizione agevolata dei carichi e l'agente della riscossione ne dà comunicazione, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, perché la pretesa oggetto di causa è sostituita dagli effetti legali della procedura agevolata.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, poiché la controversia non viene decisa nel merito.
  • La declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata non comporta la formazione del giudicato sulla sentenza impugnata, ma la sostituzione della situazione dedotta in giudizio con la disciplina speciale prevista dalla legge.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi, non si provvede sulle spese di lite, perché il costo del processo è assorbito dagli effetti della definizione.
  • La pronuncia di estinzione, e non di rigetto o inammissibilità, esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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