Cassazione Civile, Ordinanza n. 16624/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento/imposizione tributaria comunale riferita al termovalorizzatore di Acerra. La società ricorrente ha sostenuto di non essere soggettivamente passiva dell'imposta, assumendo che la normativa emergenziale succedutasi nel tempo avesse determinato il trasferimento dell'usufrutto dell'impianto in capo alla Regione Campania, con conseguente venir meno della sua disponibilità del bene e quindi dell'obbligo impositivo. In particolare, ha invocato la lettura combinata di diversi decreti-legge per dimostrare che il diritto reale di usufrutto sarebbe stato costituito ex lege in favore della Regione e che il possesso/utilizzo del cespite non fosse più in capo alla società. Con il secondo motivo ha denunciato anche la violazione di clausole contrattuali e dell'art. 1363 c.c. nella conferma della soggettività passiva. Con il terzo motivo ha censurato l'irrogazione delle sanzioni per errore sul diritto, lamentando l'omessa pronuncia sul punto. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il Comune ha comunicato che la società aveva definito i carichi relativi all'annualità 2012 aderendo alla definizione agevolata dei ruoli (rottamazione), con integrale pagamento dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere/estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, rilevando che, a seguito della dichiarazione di adesione del debitore e della comunicazione dell'agente della riscossione, la controversia è sostituita dagli effetti della procedura agevolata. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso e ha escluso la regolazione delle spese. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi del trasferimento dell'usufrutto sull'impianto; non viene però affrontato nel merito per l'estinzione del giudizio.
Invocato dalla ricorrente nella ricostruzione del preteso usufrutto ex lege; la Corte non entra nel merito della censura.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al godimento/disponibilità del bene; non esaminato nel merito.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non decide sulla fondatezza della questione sostanziale.
art. 9 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Norma tributaria invocata dalla ricorrente per contestare la soggettività passiva; non scrutinata nel merito.
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non oggetto di decisione di merito.
artt. 1 e 6 d.l. 30 novembre 2005, n. 245
Norme evocate per sostenere la risoluzione del contratto e le conseguenze sulla disponibilità del termovalorizzatore; non esaminate nel merito.
artt. 6-bis e 12 d.l. 23 maggio 2008, n. 90
Richiamati per descrivere la messa in servizio provvisoria dell'impianto e i poteri dell'amministrazione; non decisivi ai fini della pronuncia di estinzione.
art. 7 d.l. 30 dicembre 2009, n. 195
Richiamato per il previsto trasferimento della proprietà dell'impianto; non valutato nel merito.
Invocato per l'interpretazione del contratto e delle clausole contrattuali; la Corte non affronta la censura sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato quale vizio dedotto per i primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Indicato quale vizio dedotto per il terzo motivo, relativo alla pretesa omessa pronuncia sulle sanzioni.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016; la dichiarazione di adesione del debitore e la comunicazione dell'agente determinano l'estinzione del giudizio di cassazione.
Legge di conversione richiamata per la definizione agevolata dei ruoli.
art. 1, comma 5, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148
Richiamato quale norma che rinvia alla disciplina della definizione agevolata e alla rinuncia al giudizio.
Base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito della rinuncia/della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Richiamata per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ritenuto non dovuto nel caso di estinzione.
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce validamente alla definizione agevolata dei carichi e l'agente della riscossione ne dà comunicazione, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, perché la pretesa oggetto di causa è sostituita dagli effetti legali della procedura agevolata.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, poiché la controversia non viene decisa nel merito.
- La declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata non comporta la formazione del giudicato sulla sentenza impugnata, ma la sostituzione della situazione dedotta in giudizio con la disciplina speciale prevista dalla legge.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi, non si provvede sulle spese di lite, perché il costo del processo è assorbito dagli effetti della definizione.
- La pronuncia di estinzione, e non di rigetto o inammissibilità, esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
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