Cassazione Civile, Ordinanza n. 16608/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La Direzione Provinciale di Palermo aveva notificato alla società un avviso di accertamento IRAP per l’anno d’imposta 2009, assumendo che fosse una società non operativa e determinando in via presuntiva il valore della produzione netta sulla base dei parametri dell’art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724/1994. La CTP aveva respinto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo che la disciplina sulle società di comodo non si applicasse alla società agricola, in base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 87956 dell’11 giugno 2012, considerato retroattivo. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della L. n. 724/1994, come modificato dalla L. n. 244/2007, e dell’art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che il provvedimento del 2012, emanato in attuazione del comma 4-ter, non poteva applicarsi a periodi d’imposta anteriori, compreso il 2009; per tali annualità, quindi, spettava alla società dimostrare specifiche situazioni oggettive straordinarie idonee a giustificare il mancato superamento del test di operatività.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo opera solo dal periodo d’imposta 2012, cioè dall’anno in corso alla data del provvedimento dell’11 giugno 2012. Per gli anni precedenti, come il 2009, non opera alcuna disapplicazione automatica e grava sulla contribuente l’onere di provare situazioni oggettive straordinarie che abbiano impedito il superamento del test di operatività. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 30 L. n. 724/1994
commi 3, 3-bis, 4-bis e 4-ter
La disciplina delle società di comodo si applica anche alle società agricole per i periodi anteriori al 2012; l’esclusione automatica introdotta dal provvedimento attuativo del 2012 vale solo da quel periodo d’imposta in poi, mentre per gli anni precedenti la società deve dimostrare situazioni oggettive straordinarie per ottenere la disapplicazione.
art. 1, commi 128 e 129, L. n. 244/2007
Ha modificato l’art. 30 L. n. 724/1994 e costituisce il fondamento normativo del successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha inserito le società agricole tra quelle esentate dalla richiesta di disapplicazione automatica.
art. 11 disp. prel. c.c.
È richiamato a sostegno del principio di irretroattività: il provvedimento del 2012 non può essere applicato a periodi d’imposta anteriori alla sua adozione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto deducendo violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte ha disposto la cassazione con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
art. 385, comma 3, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
art. 2135 c.c.
Serve a qualificare l’attività svolta dalla società come esclusivamente agricola.
art. 2 D.Lgs. n. 99/2004
È richiamato come condizione che la società agricola deve rispettare per rientrare nell’ipotesi di disapplicazione automatica successivamente introdotta.
Massime di principio
- L’esclusione automatica di una categoria di contribuenti dalla disciplina delle società non operative opera solo dal momento in cui la relativa previsione attuativa diviene efficace; non può essere estesa retroattivamente ai periodi d’imposta precedenti in assenza di una chiara base normativa.
- Quando per un periodo d’imposta anteriore non opera una disapplicazione automatica, incombe sulla società contribuente l’onere di provare l’esistenza di situazioni oggettive straordinarie che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività.
- Un provvedimento amministrativo che individua ipotesi di disapplicazione della disciplina antielusiva non può essere trattato come fonte retroattiva se lo stesso atto indica una decorrenza espressa dal periodo d’imposta in corso alla sua adozione.
- In materia di società di comodo, la natura agricola dell’attività non basta, per i periodi anteriori alla specifica esenzione automatica, a escludere in sé l’applicazione della disciplina presuntiva.
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