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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16607/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Una società in nome collettivo aveva agito contro una banca per ottenere la restituzione di somme addebitate sul conto corrente in asserita mancanza di valida pattuizione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale e di altre commissioni. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca alla restituzione. In appello, la banca aveva dedotto che, nelle more, la società correntista era stata volontariamente cancellata dal registro delle imprese dal liquidatore e che tale cancellazione, non avendo il credito contenzioso trovato inclusione nel bilancio finale di liquidazione, doveva essere interpretata come rinuncia tacita al credito e quindi come cessazione della materia del contendere. La Corte d’appello ha accolto tale impostazione. L’ex socio della società estinta ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sulla cancellazione delle società di persone e sulla successione dei soci, l’erronea qualificazione della cancellazione come rinuncia al credito, e varie doglianze processuali sull’inammissibilità in appello della relativa eccezione e sulla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, ritenendo errata la tesi della Corte d’appello secondo cui la mera cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese comporterebbe, di per sé sola, rinuncia tacita al credito fatto valere in giudizio. Ha richiamato il principio per cui l’estinzione della società non estingue automaticamente la pretesa creditoria pendente, salvo che risulti una remissione del debito inequivoca, comunicata al debitore e da questi non rifiutata in tempo congruo. Poiché nella sentenza impugnata non erano stati accertati ulteriori indici univoci di volontà remissoria, la Corte ha escluso che potesse dichiararsi cessata la materia del contendere. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi di ricorso e la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare vizi di costituzione del giudice, violazioni di legge e vizi processuali nel giudizio di appello e in cassazione.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre un asserito vizio di costituzione del collegio giudicante per la presenza di un consigliere ausiliario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’omessa pronuncia e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate dalla sentenza d’appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’ammissibilità dell’eccezione nuova proposta in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa novità e inammissibilità dell’eccezione relativa alla cancellazione della società.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per asserita carenza di motivazione della decisione impugnata.

  • art. 90 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate nel motivo sulla cessazione della materia del contendere.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’interesse ad agire e alla permanenza della controversia.

  • art. 2308 c.c.

    Richiamato in tema di estinzione delle società di persone.

  • art. 2312 c.c.

    Richiamato in tema di cancellazione e rapporti pendenti delle società di persone.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato in tema di successione nel processo e subentro dei successori della parte estinta.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che la prosecuzione del processo dopo la cancellazione della società è elemento contrario all’ipotizzata volontà abdicativa.

  • art. 1236 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che la remissione del debito richiede una volontà inequivoca e concludente, da valutare con particolare rigore.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per escludere che dalla sola cancellazione si possa desumere una presunzione semplice univoca di rinuncia al credito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta, di per sé sola, l’estinzione del credito già fatto valere in giudizio dalla società stessa.
  • Per ritenere rinunciato o rimesso un credito occorrono elementi univoci e concludenti idonei a dimostrare una volontà remissoria inequivoca, destinata a quello specifico debitore, non essendo sufficiente la sola cancellazione societaria.
  • L’estinzione della società e la conseguente cancellazione producono, in via ordinaria, il trasferimento ai soci dei diritti non esauriti, salvo prova rigorosa di una effettiva remissione del credito.
  • La mera prosecuzione del giudizio dopo la cancellazione della società può costituire un indice contrario alla volontà di rinuncia, e non può essere ignorata nel valutare la persistenza della pretesa.
  • In cassazione, quando la soluzione di una questione assorbe le altre, è legittimo decidere secondo la ragione più liquida e dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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