Cassazione Civile, Ordinanza n. 16604/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente intercorsi tra una banca e una società poi fallita. Il fallimento ha agito per ottenere la restituzione di somme ritenute indebitamente incamerate dall'istituto a titolo di interessi non dovuti e di altre voci di addebito. In primo grado la banca è stata condannata al rimborso; la Corte d'appello ha rigettato il gravame dell'istituto. In cassazione la banca ha proposto sei motivi: 1) contestava la valorizzazione, da parte del CTU e della Corte territoriale, di documenti che assumeva non ritualmente prodotti; 2) censurava l'applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB per la determinazione sostitutiva degli interessi, sostenendo che i criteri adottati fossero errati; 3) deduceva l'erronea inclusione della commissione di massimo scoperto nel TEG ai fini del superamento del tasso soglia per rapporti anteriori alla normativa invocata; 4) lamentava l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e l'affermazione dell'azzeramento degli interessi, assumendo l'inapplicabilità della norma ai rapporti anteriori; 5) censurava il mancato riconoscimento della capitalizzazione periodica degli interessi per asserita tardività della prova della comunicazione ex art. 7 CICR 9 febbraio 2000; 6) contestava la dichiarazione di novità dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che la banca l'avesse già proposta e che l'onere probatorio fosse stato mal governato.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il quinto, accolto il terzo, il quarto e il sesto motivo. Ha ritenuto infondate le censure sui documenti e sull'art. 117 TUB; ha invece ritenuto fondati i motivi relativi alla commissione di massimo scoperto e all'art. 1815, comma 2, c.c. per difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata su tali questioni; ha inoltre accolto il motivo sulla prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'eccezione è sufficientemente allegata con la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene, senza necessità di indicare le singole rimesse. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
La modalità di deposito dei documenti non è prevista a pena di nullità; la mancanza della firma del cancelliere sull'indice documenti non esclude, di per sé, la prova della produzione, che può risultare anche indirettamente.
Il criterio sostitutivo per il tasso di interesse in mancanza di valida pattuizione va inteso applicando il tasso minimo ai saldi debitori e il tasso massimo ai saldi creditori, secondo la distinzione tra operazioni attive e passive.
Richiamato per la censura sul superamento del tasso soglia mediante inclusione della commissione di massimo scoperto.
Richiamata in relazione alla disciplina dell'usura e del tasso soglia.
Richiamata in relazione alla disciplina della commissione di massimo scoperto e alla sua rilevanza nel calcolo del TEG.
Richiamato con riferimento all'azzeramento degli interessi in caso di usura; la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente sulla sua applicabilità ai rapporti anteriori.
art. 7 Delibera CICR 9 febbraio 2000
La capitalizzazione periodica degli interessi richiede la comunicazione al cliente; nel caso, la Corte territoriale ha ritenuto tardiva la prova documentale di tale comunicazione.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione, in relazione al dies a quo dell'azione di ripetizione.
La Corte d'appello lo ha applicato per ritenere nuova in appello l'eccezione di prescrizione; la Cassazione ha ritenuto erronea tale valutazione alla luce del principio delle Sezioni Unite sull'onere di allegazione dell'eccezione.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere la soglia minima di intelligibilità e completezza costituzionalmente richiesta.
Massime di principio
- Nei giudizi di ripetizione di indebito bancario fondati su conto corrente, il giudice deve motivare in modo non meramente assertivo sulle questioni di diritto decisive, specie quando sono contestati il criterio di ricalcolo degli interessi, la rilevanza della commissione di massimo scoperto e l'applicabilità della disciplina sull'usura.
- L'art. 117, comma 7, TUB va applicato distinguendo correttamente tra saldi debitori e saldi creditori: il tasso minimo riguarda le operazioni attive/saldi debitori, mentre il tasso massimo riguarda le operazioni passive/saldi creditori.
- Ai fini dell'eccezione di prescrizione opposta dalla banca contro l'azione di ripetizione di indebito del correntista, è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne; non è necessario indicare sin dall'origine le singole rimesse ritenute prescritte.
- La produzione documentale rilevante ai fini della capitalizzazione degli interessi deve essere specificamente agganciata alla ratio decidendi: una censura per cassazione è inammissibile se non si confronta con la concreta ragione della decisione impugnata.
- La mancanza della firma del cancelliere sull'indice dei documenti non comporta di per sé nullità del deposito, potendo la produzione essere provata anche indirettamente, mediante gli atti del fascicolo e il comportamento processuale della controparte.
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