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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16600/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo presentata per l’anno d’imposta 2012 da una società che aveva concesso in affitto a terzi la propria unica azienda, esercente attività di ristorazione. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma in appello la decisione è stata riformata: la Commissione tributaria di secondo grado ha ritenuto che l’affitto dell’unica azienda non bastasse a escludere l’operatività della società, e che la contribuente non avesse provato specifiche e oggettive circostanze straordinarie impeditive del raggiungimento dei ricavi minimi, limitandosi a richiamare la crisi economica generale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, da un lato la violazione dell’art. 30 L. n. 724/1994, sostenendo che la cessione in affitto dell’unica azienda la rendeva comunque operativa; dall’altro l’omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice d’appello non aveva considerato circostanze già allegate e valorizzate in primo grado, inerenti alle condizioni concrete del mercato locale, alla dimensione dell’azienda, alla sua ubicazione, al volume d’affari realizzabile e all’anzianità dei beni strumentali. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando l’autonoma impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo profilo del ricorso principale e respinto il primo, ritenendo infondata la censura sulla violazione di legge ma fondata quella sull’omesso esame di fatti decisivi. Ha confermato il principio secondo cui l’affitto dell’unica azienda non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina delle società di comodo e che grava sul contribuente l’onere di dimostrare oggettive situazioni economiche, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, idonee a giustificare il mancato raggiungimento dei ricavi minimi. Tuttavia ha rilevato che la Commissione d’appello non aveva effettivamente valutato le allegazioni della società circa l’effettiva situazione di mercato del territorio in cui operava, che potevano integrare la prova contraria richiesta dalla legge. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia è stato rigettato: la Corte ha ribadito che il diniego di disapplicazione di norme antielusive è impugnabile dal contribuente, sebbene la motivazione del giudice di merito sia stata corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c. alla luce dell’orientamento più recente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994

    La norma sulle società di comodo consente la disapplicazione quando il contribuente provi oggettive situazioni che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi; l’impossibilità va intesa in senso economico, con riferimento alle condizioni concrete del mercato.

  • art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base dell’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva.

  • art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992

    L’elenco degli atti impugnabili è tassativo ma va interpretato estensivamente quando l’atto dell’Amministrazione rende conoscibile una pretesa tributaria ben individuata.

  • art. 11, comma 2, L. n. 212/2000

    "Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa"

    La risposta negativa all’interpello disapplicativo non preclude al contribuente di dimostrare successivamente i presupposti della disapplicazione in sede contenziosa.

  • art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 156/2015

    "Le risposte alle istanze di interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (...) non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all’atto impositivo"

    La nuova disciplina dell’interpello non ha valore retroattivo ed opera solo per il futuro.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro formale richiamato nel ricorso incidentale per denunciare la violazione di legge processuale.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione del giudice di merito mantenendo fermo il dispositivo sul punto dell’impugnabilità del diniego.

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    La cassazione con rinvio è stata disposta per nuovo esame dei fatti decisivi non adeguatamente valutati.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l’attestazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell’Agenzia.

  • art. 158, comma 1, D.P.R. n. 115/2002

    Per le amministrazioni pubbliche il contributo unificato è prenotato a debito.

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16/2012

    La disciplina sulle spese di giustizia si applica anche alle Agenzie fiscali.

Massime di principio

  • Nella disciplina delle società di comodo, il mancato raggiungimento dei ricavi minimi fa scattare una presunzione di non operatività, superabile solo con prova contraria del contribuente, che deve dimostrare specifiche e oggettive situazioni indipendenti dalla propria volontà.
  • L’affitto dell’unica azienda sociale non esclude automaticamente l’applicazione della normativa sulle società di comodo: la verifica dell’operatività va condotta in concreto, alla luce dei ricavi effettivamente conseguiti e delle condizioni economiche del caso.
  • L’impossibilità di conseguire il reddito minimo presunto non va intesa in senso assoluto, ma in senso economico, con riferimento alle reali condizioni del mercato di settore e dell’area geografica in cui opera l’impresa.
  • Nel giudizio tributario, il giudice di merito deve valutare le allegazioni e le prove relative alla situazione concreta del mercato locale, se potenzialmente idonee a integrare la prova contraria richiesta per la disapplicazione della disciplina antielusiva.
  • Il diniego di interpello disapplicativo può essere impugnato dal contribuente, poiché l’Amministrazione comunica comunque una precisa posizione su un rapporto tributario; la successiva disciplina legislativa sull’interpello non ha efficacia retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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