Cassazione Civile, Ordinanza n. 16599/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su istanza di una banca per il recupero di due distinti crediti derivanti da rapporti bancari autonomi: un mutuo chirografario e un prestito aziendale. Il decreto, a seguito di correzione di errore materiale, intimava al debitore principale il pagamento della somma complessiva risultante dai due rapporti, e ai due fideiussori il pagamento, ciascuno, nei limiti della garanzia prestata per l’uno o per l’altro rapporto. Gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo anche l’incompetenza territoriale del giudice adito con riguardo a uno dei due rapporti. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e pronunciava condanna solo per una delle somme. In appello la decisione veniva riformata in parte, ma con una diversa ricostruzione dell’oggetto delle domande monitorie. I ricorrenti principali deducevano violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda sulla quale era stato ritenuto competente. La banca, con ricorso incidentale, censurava a sua volta l’erronea individuazione della domanda proposta nei confronti di uno dei fideiussori, lamentando omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la Corte territoriale aveva attribuito alla domanda monitoria un importo diverso da quello effettivamente richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, perché la Corte di merito aveva applicato in modo improprio il principio secondo cui una domanda di condanna a una somma maggiore comprende anche quella a una somma minore: qui, invece, vi erano due domande autonome, riferite a distinti rapporti obbligatori, che dovevano essere esaminate separatamente e nei rispettivi limiti. Ha inoltre accolto il primo, secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la Corte di appello aveva erroneamente individuato l’importo richiesto nei confronti di uno dei fideiussori, nonostante dagli atti risultasse che la domanda monitoria concernesse una somma diversa e riferita all’altro rapporto. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi residui di entrambi i ricorsi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può attribuire un bene non richiesto né pronunciarsi su una domanda non corrispondente a quella proposta; quando nel ricorso monitorio vi siano domande autonome relative a crediti distinti, ciascuna va esaminata nei propri limiti.
art. 91 c.p.c.
Le censure sulle spese sono state ritenute assorbite, perché dipendenti dall’esito delle questioni principali.
art. 92 c.p.c.
Le censure sulle spese sono state ritenute assorbite, perché dipendenti dall’esito delle questioni principali.
art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c.
La memoria ex art. 183 è stata utilizzata per precisare il contenuto della domanda monitoria ai fini dell’interpretazione degli atti processuali.
Massime di principio
- Quando la domanda monitoria riguarda più crediti distinti, derivanti da rapporti autonomi, non si tratta di un’unica pretesa riducibile in misura inferiore, ma di domande separate che il giudice deve valutare autonomamente.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone che la condanna sia resa solo nei limiti della specifica domanda proposta per ciascun rapporto obbligatorio, senza confondere importi e titoli diversi.
- Se si deduce in cassazione un errore del giudice di merito nell’interpretazione della domanda o degli atti processuali, la Corte può e deve esaminare direttamente gli atti per verificare il contenuto effettivo della pretesa azionata.
- Le questioni sulle spese di lite restano assorbite quando la cassazione investe la decisione sul merito della domanda principale o incidentale.
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