Cassazione Civile, Ordinanza n. 16601/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un debitore ceduto aveva proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca cessionaria di un credito documentato da fattura emessa dalla società cedente poi fallita. In appello il debitore aveva sostenuto che la banca, avendo anticipato alla cedente soltanto 80.000 euro, non potesse esigere dal debitore l’intero importo nominale della fattura, pari a 214.864 euro, perché gli atti di cessione sarebbero stati in realtà cessioni in garanzia dell’anticipazione e non cessioni solutorie. Con il ricorso per cassazione ha denunciato, con due motivi, violazione degli artt. 1198, 1260 e ss., 1362, 1363 e 1366 c.c., assumendo che il diritto della banca fosse esercitabile solo in caso di inadempimento del cedente e limitatamente all’importo anticipato; con il secondo motivo ha inoltre dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe realmente affrontato l’errore di qualificazione del rapporto, limitandosi a rilevare la mancata adeguata critica alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento di AMCO, perché nel giudizio era già presente la cedente BPER Banca. Ha poi ritenuto entrambi i motivi del ricorso inammissibili, prima ancora che infondati, perché fondati su una ricostruzione fattuale del contenuto degli atti di cessione come cessioni in garanzia: tale presupposto non emergeva dalla sentenza impugnata e il suo accertamento avrebbe richiesto un riesame degli atti di causa, non consentito in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la cessione fosse in garanzia e che il diritto del cessionario fosse limitato all’anticipo, ma la Corte non entra nel merito di tale qualificazione perché il presupposto fattuale non emerge dalla sentenza impugnata
richiamato dal ricorrente sulla disciplina della cessione del credito, ma la Corte non esamina la censura nel merito poiché richiederebbe un riesame degli atti
invocati per l’interpretazione degli atti di cessione; la Corte rileva che la lettura proposta presuppone un accertamento di fatto non desumibile dalla sentenza impugnata
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte considera però inammissibile la censura perché costruita su una diversa ricostruzione dei fatti e del contenuto dei negozi
invocato come vizio motivazionale; la Corte non lo esamina nel merito perché la doglianza presuppone un riesame del merito non consentito in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito o ricostruire direttamente il contenuto dei documenti di causa, quando la censura presupponga un riesame degli atti non desumibile dalla sentenza impugnata.
- Se il motivo di ricorso si fonda su una qualificazione negoziale alternativa rispetto a quella risultante dalla decisione impugnata, la censura è inammissibile quando tale diversa qualificazione richieda nuove valutazioni di fatto.
- La deduzione di violazione degli artt. 1362 ss. c.c. è ammissibile solo nei limiti in cui la sentenza impugnata contenga gli elementi fattuali necessari per controllare l’interpretazione compiuta; altrimenti la doglianza si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito.
- L’eventuale contestazione del contenuto e della causa di una cessione del credito non può essere accolta in cassazione se la diversa ricostruzione non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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