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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12654/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007: con il primo l’Ufficio rettificava il reddito d’impresa di una società di persone, recuperando a tassazione una plusvalenza derivante da cessione d’azienda sulla base del valore accertato ai fini dell’imposta di registro; con il secondo imputava al socio, in proporzione alla quota del 40%, il relativo maggior reddito ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. La CTP rigettava il ricorso del contribuente, mentre la CTR riformava la decisione sul merito ritenendo non presumibile, per il solo valore accertato ai fini dell’imposta di registro, l’esistenza di un maggior corrispettivo. Tuttavia la CTR compensava le spese di lite dei due gradi, valorizzando la sopravvenienza normativa intervenuta dopo la chiusura del primo grado. Gli eredi del contribuente hanno quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo: 1) violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l’art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 fosse norma di interpretazione autentica e quindi non una sopravvenienza innovativa idonea a giustificare la compensazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la compensazione sarebbe stata fondata su un fatto inesistente o comunque male qualificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che l’art. 15 d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 156/2015, consente la compensazione delle spese nel processo tributario in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; tale disciplina, applicabile al giudizio definito nel 2021, è coerente con la giurisprudenza costituzionale in tema di art. 92 c.p.c. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, secondo cui anche una norma di interpretazione autentica o, più in generale, uno ius superveniens retroattivo che incida su una questione dirimente può integrare gravi ed eccezionali ragioni di compensazione. Ha quindi concluso che la CTR aveva fatto corretta applicazione di tali principi, motivando in modo congruo, seppur sintetico, sulla sopravvenienza normativa dirimente. Il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore atto ai fini del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la disciplina è autonoma rispetto al codice di procedura civile ma va letta in coerenza con la giurisprudenza costituzionale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro generale sulle spese di lite, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 92 c.p.c.

    utilizzato come termine di confronto per la disciplina delle spese; la nozione di gravi ed eccezionali ragioni è letta alla luce degli arresti costituzionali.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 147

    norma qualificata come interpretazione autentica; la sua sopravvenienza, incidendo su una questione dirimente, può integrare una ragione grave ed eccezionale per la compensazione delle spese.

  • art. 5 t.u.i.r.

    richiamato nel quadro dell’accertamento del reddito del socio in proporzione alla quota di partecipazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in vista della camera di consiglio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per denunciare un vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o mancante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati dalla legge o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono risultare da una motivazione espressa, anche sintetica ma intelligibile.
  • Una sopravvenienza normativa di interpretazione autentica o retroattiva può costituire grave ed eccezionale ragione di compensazione quando incida in modo dirimente sull’esito della controversia e alteri il quadro decisionale senza colpa delle parti.
  • La disciplina delle spese nel processo tributario, pur autonoma rispetto all’art. 92 c.p.c., va interpretata in coerenza con i principi elaborati dalla Corte costituzionale in tema di ragionevolezza ed eguaglianza.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese non è apparente quando, letta complessivamente, consente di comprendere che il giudice abbia fondato la decisione su una sopravvenienza normativa effettivamente rilevante e decisiva per la lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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