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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08753/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 emesso nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA, ritenuto dall’Ufficio destinatario di ricavi non dichiarati sulla base di un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e, per l’IVA, della corrispondente disciplina del d.P.R. n. 633/1972. L’Ufficio aveva rinvenuto, nell’ambito di una verifica su un terzo soggetto, nove fatture asseritamente emesse dall’impresa del contribuente; poiché l’ultima recava il numero progressivo 185, aveva ipotizzato che fossero state emesse almeno 185 fatture, ricavando una media imponibile dalle nove fatture rinvenute e moltiplicandola per il numero complessivo presunto delle fatture, con applicazione poi di una percentuale di redditività desunta da banca dati. Il contribuente aveva contestato l’accertamento deducendo di avere cessato l’attività dal 31 dicembre 2006, di non avere mai intrattenuto rapporti con la cooperativa verificata, di avere presentato denuncia-querela per disconoscere le fatture e la firma di quietanza, e di non avere personale dipendente né pagamenti tracciabili. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’Ufficio avesse fondato l’atto su una concatenazione di presunzioni e che il contribuente avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare la propria estraneità. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, sostenendo che la denuncia-querela non potesse provare l’estraneità del contribuente; con un secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso la legittimità dell’accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici e avesse, in sostanza, rivalutato il compendio istruttorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, osservando che la CTR aveva espresso una motivazione sufficiente e non apparente, richiamando non solo la denuncia-querela ma anche la documentazione sulla cessazione dell’attività e altri elementi fattuali idonei a sorreggere la conclusione sull’estraneità del contribuente. Ha poi ritenuto infondata la doglianza sulla violazione di legge, affermando che nell’accertamento induttivo puro l’Ufficio può ricorrere anche a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma che nel caso concreto il giudice di merito aveva comunque reputato assolto dal contribuente l’onere della prova contraria. La Corte ha inoltre rilevato che il motivo dell’Agenzia, nella sostanza, tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e senza versamento dell’ulteriore contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione solo quando la motivazione sia mancante, apparente o incomprensibile secondo il minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    richiede che la decisione sia sorretta da una motivazione esistente e intellegibile, non meramente apparente.

  • artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dalla ricorrente a sostegno del vizio motivazionale della sentenza tributaria.

  • artt. 132 e 274 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza; la Corte ribadisce che il vizio rileva solo se la motivazione manca o è meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla motivazione.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    legittima l’accertamento induttivo puro del reddito d’impresa sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, con utilizzo di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    per l’IVA consente la determinazione induttiva dell’imponibile sulla base dei dati e notizie comunque raccolti dall’Ufficio.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come limite alla detrazione delle imposte nell’accertamento induttivo IVA.

  • artt. 27 e 33 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati nella disciplina delle liquidazioni rilevanti ai fini dell’IVA.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato con riferimento ai requisiti formali delle fatture considerate dall’Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; nel caso di accertamento induttivo l’onere della prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la nozione di presunzione semplice.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, non richiesti invece nell’accertamento induttivo puro.

  • art. 2220 c.c.

    richiamato nel ragionamento della CTR in tema di conservazione delle scritture contabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in dispositivo per escludere l’ulteriore contributo unificato nei termini indicati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • L’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 consente all’Amministrazione di determinare il reddito anche in base a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili.
  • Quando l’Ufficio procede con accertamento induttivo puro, il contribuente può vincere la pretesa solo fornendo prova contraria dell’inesistenza del reddito accertato o della sua minore entità.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su alcuni elementi probatori e ritenere implicitamente disattesi quelli incompatibili con il convincimento espresso, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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