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Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 17696 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento verso la societa Axxx Vxxxx s.d.f. per ricavi non contabilizzati e, presumendo che la societa fosse di fatto amministrata in Italia e a ristretta base sociale, aveva poi imputato al socio unico V.A. redditi di capitale pari al 40% degli utili presuntivamente distribuiti. V.A. impugnò gli avvisi sostenendo l'assenza di prove sulla residenza effettiva della societa in Italia e l'infondatezza delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate confermando le sentenze della CTR e della CTP che avevano annullato gli avvisi di accertamento. Il rigetto si è fondato, in via decisiva, sul principio dell'efficacia riflessa del giudicato: sentenze definitive che avevano accertato la mancata esterovestizione e la mancata sussistenza di utili extracontabili della societa Axxx Vxxxx (passate in giudicato) estinguono il presupposto degli avvisi rivolti al socio V.A., rendendoli infondati. L'Agenzia è condannata alle spese di giudizio in Cassazione per la causa nella quale ha resistito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41

    Norma utilizzata come fondamento per la determinazione induttiva del reddito d'impresa; la Corte ha valutato l'applicazione in relazione alla necessita di presunzioni gravi, precise e concordanti per giustificare accertamenti induttivi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    Richiamato in tema di presunzioni semplici nella ricostruzione del reddito; la decisione ha ritenuto che l'Ufficio non avesse formato presunzioni che rispettassero i requisiti di gravita, precisione e concordanza.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25

    Norma relativa all'IRAP richiamata come parte della materia oggetto degli avvisi di accertamento; la pronuncia ha confermato l'infondatezza complessiva degli accertamenti quando viene meno il presupposto societario.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    Richiamato in relazione all'IVA per gli accertamenti sui corrispettivi non dichiarati; l'annullamento degli accertamenti societari ha comportato l'inefficacia di quelli collegati al socio.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1

    Utilizzato dall'Ufficio per imputare al socio redditi di capitale pari al 40% degli utili presunti; la Corte ha considerato che tale imputazione perde efficacia quando l'accertamento societario da cui deriva è definitivamente annullato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 3 (ora art. 73, comma 3)

    art. 87, comma 3 (ora 73, comma 3)

    Norma sulla residenza delle societa richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione della CTR; la Corte ha ritenuto prevalente il giudicato formatosi in precedenti decisioni che avevano escluso la de facto amministrazione in Italia.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 41 e art. 41-bis

    Richiamati in ordine alle regole particolari per la determinazione del reddito e per le presunzioni; la Corte ha esaminato i rilievi dell'Ufficio circa la presunta doppia presunzione e li ha ritenuti infondati rispetto al giudicato.

  • Codice Civile, art. 2729

    Richiamato in relazione ai requisiti delle presunzioni semplici (gravita, precisione e concordanza) che l'Ufficio avrebbe dovuto rispettare per fondare l'accertamento induttivo.

  • Codice di Procedura Civile, art. 274

    Norma sulla riunione di procedimenti connessi: la Corte ha disposto la riunione dei tre ricorsi per economia processuale e unita di decisione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360

    Norma sulle censure in cassazione: la Corte ha esaminato i motivi di legittimità proposti dall'Agenzia e li ha ritenuti inammissibili o infondati alla luce del giudicato e delle regole probatorie.

  • Codice di Procedura Civile, art. 91

    Norma sulla condanna alle spese di giudizio: applicata per liquidare le spese a carico dell'Agenzia soccombente nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Una sentenza definitiva di annullamento dell'accertamento fiscale nei confronti di una societa, quando decisa sul merito (es. insussistenza di utili extracontabili o di esterovestizione), può avere efficacia riflessa e vanificare gli accertamenti successivi rivolti ai soci, poiché viene meno il presupposto giuridico degli atti impositivi nei loro confronti.
  • Per fondare accertamenti induttivi basati su presunzioni semplici l'Amministrazione finanziaria deve costituire presunzioni 'gravi, precise e concordanti' (art. 2729 c.c. e art. 39 DPR 600/1973); l'assenza di tali requisiti può rendere infondati gli avvisi di accertamento.
  • Non e ammessa la cd. doppia presunzione: l'Amministrazione non puo costruire un ragionamento probatorio basato su presunzioni successive e autonome senza elementi probatori specifici che rendano certe le premesse; occorre sempre prova o indizi idonei e documentati.
  • Se vi sono decisioni giurisdizionali pregresse (anche se formatesi dopo l'impugnazione ma prima della decisione di legittimità) che abbiano gia definito la questione in modo definitivo, la Corte di cassazione puo e deve tenerne conto d'ufficio per evitare contrasto di giudicati e per rispettare l'efficacia del giudicato.
  • Nel contenzioso tributario collegato tra societa e soci, l'Amministrazione deve curare la partecipazione e la prova in tutti i gradi di giudizio: se il suo accertamento societario viene annullato per ragioni di merito, gli atti collegati contro i soci di regola perdono la loro base e devono essere riesaminati o annullati.

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