Sentenza del 22/06/2021 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca. Motivazione. Non necessità. Art. 77 co. 2 bis del D.P.R. n. 602 del 1973
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della "Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" (art. 77 co. 2‑bis D.P.R. n. 602/1973) n. 00XXXX del 5/2/2013, con la quale veniva chiesto il pagamento di euro 655.821,05 risultante da cartelle di pagamento definitive iscritte a ruolo. Il ricorrente deduceva: carenza motivazionale dell'atto ex art. 7 l. n. 212/2000 (sosteneva che le motivazioni dovessero essere contenute nell'atto e non in un allegato) e insussistenza dei crediti per alcune poste derivanti da avvisi di accertamento relative a redditi societari, oggetto di annullamenti in primo grado o di appelli pendenti; richiedeva la riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso.
La decisione
Il Tribunale regionale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Il motivo è che la "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" è un atto di mera comunicazione per informare il proprietario che, in difetto di pagamento entro 30 giorni, verrà iscritta ipoteca; per tale atto non è richiesto un contenuto motivazionale esteso, salvo l'indicazione dell'importo e il riferimento al titolo. Eventuali vizi relativi alle singole cartelle di pagamento (impugnabili autonomamente) non possono essere valutati nel giudizio sulla sola comunicazione. Quanto alle poste derivanti da atti ancora sub iudice, la CTR ha ritenuto che la contestazione non poteva essere fatta valere nel giudizio avverso la comunicazione, dato che il presupposto dell'atto era l'insolvenza rispetto a cartelle definitive iscritte a ruolo. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 77 co. 2‑bis D.P.R. n. 602/1973
La Corte interpreta la norma come prevedente un semplice obbligo di comunicazione dell'agente della riscossione al proprietario dell'immobile circa la futura iscrizione ipotecaria in mancanza di pagamento entro 30 giorni; per tale comunicazione non è previsto un contenuto motivazionale esteso, salvo l'indicazione dell'importo richiesto e il riferimento al titolo.
art. 7 l. n. 212/2000 (Carta dei diritti del contribuente)
Richiamata dal ricorrente in tema di motivazione, la norma non è ritenuta applicabile nella sua esigenza di motivazione piena alla mera comunicazione prevista dall'art. 77 co. 2‑bis; la CTR ritiene sufficiente l'indicazione del fascicolo/titolo e dell'importo nella comunicazione stessa.
art. 5 T.U.I.R.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione di componenti di reddito, la Corte osserva che le questioni sostanziali inerenti gli avvisi di accertamento devono essere dedotte con i rimedi specifici sulle cartelle/atti di accertamento e non nel giudizio avverso la mera comunicazione di preavviso di ipoteca; le sentenze favorevoli al contribuente in primo grado risultavano inoltre riformate in sede di CTR e pendenti in Cassazione.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (art. 77 co. 2‑bis DPR 602/1973) è un atto meramente informativo: è sufficiente che indichi l'importo richiesto e il riferimento al titolo; non richiede una motivazione analitica come un atto impositivo.
- In giudizio avverso la sola comunicazione di preavviso ipotecario non è possibile far valere vizi sostanziali inerenti alle singole cartelle di pagamento già iscritte a ruolo e ritenute definitive; tali vizi vanno contestati con i rimedi specifici avverso le cartelle o gli atti di accertamento.
- Se parte del credito reclamato nella comunicazione deriva da atti ancora sub iudice, ciò non impedisce in sé l'emissione della comunicazione se il presupposto è l'esistenza di cartelle definitive e impagate; le contestazioni sulle poste specifiche devono essere trattate nei giudizi dedicati.
- Per ottenere l'effetto sospensivo/sospensione dell'esecuzione (iscrizione ipotecaria), il contribuente deve prospettare e proporre i rimedi adeguati (es. impugnazione delle cartelle, istanza di sospensione), non bastano le eccezioni sul merito sollevate nel giudizio contro la comunicazione.
- Prassi consigliata: impugnare tempestivamente le singole cartelle o gli atti di accertamento contestati e, se necessario, chiedere misure cautelari (sospensione) prima che si perfezioni l'iscrizione ipotecaria.
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