Sentenza del 22/06/2021 n. 835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Notificazione degli atti tributari - Elezione di domicilio - Obbligo di notifica nel domicilio eletto - Sussiste - Atto della riscossione - Non rileva Cartella esattoriale - Vizio di notifica - Impugnazione unitamente all'intimazione di pagamento - Legittima - Omessa contestazione nel merito - Nullità della cartella - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la notificazione della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento sostenendo che, avendo eletto domicilio nel comune del domicilio fiscale, l'Amministrazione era obbligata a notificare tutti gli atti (impositivi e di riscossione) presso il domicilio eletto e che la notificazione effettuata in altro luogo era invalida.
La decisione
La corte ha affermato che l'elezione di domicilio obbliga l'Amministrazione a notificare tutti gli atti presso il domicilio eletto, senza distinzione tra atti impositivi e atti della riscossione, e che una notificazione eseguita in luogo diverso è invalida. Tuttavia il vizio nella notificazione della cartella consente al contribuente di impugnare la pretesa nel merito; se il contribuente non contesta nel merito la pretesa, il mero vizio formale non determina la nullità della cartella e della pretesa tributaria, ma comporta soltanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento successivamente notificata.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio del contribuente vincola l'Amministrazione a notificare tutti gli atti (sia impositivi sia di riscossione) nel domicilio eletto: notificazioni eseguite altrove sono invalide.
- Un vizio formale nella notificazione della cartella esattoriale legittima il contribuente a impugnare e a chiedere la verifica del diritto tributario nel merito.
- Se il contribuente non contesta nel merito la pretesa tributaria, il difetto di notificazione non determina automaticamente la nullità della cartella; la conseguenza tipica è l'annullamento dell'intimazione di pagamento, non l'estinzione dell'obbligo tributario.
- Per ottenere l'annullamento della pretesa tributaria è quindi necessario che il contribuente impugni anche nel merito; l'impugnazione limitata al vizio di notifica può portare solo a rimedi procedurali.
- Prassi consigliata per il contribuente: aggiornare tempestivamente l'elezione di domicilio e, in caso di notifica irregolare, impugnare subito sia la notificazione sia, se interesse, il merito della pretesa per evitare la conservazione dell'atto tributario.
- Prassi consigliata per l'Amministrazione: verificare sempre l'esistenza e la validità dell'elezione di domicilio prima di procedere alle notificazioni per evitare annullamenti formali delle intimazioni di pagamento.
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