Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Notificazione degli atti tributari - Elezione di domicilio - Obbligo di notifica nel domicilio eletto - Sussiste - Atto della riscossione - Non rileva Cartella esattoriale - Vizio di notifica - Impugnazione unitamente all'intimazione di pagamento - Legittima - Omessa contestazione nel merito - Nullità della cartella - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la notificazione della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento sostenendo che, avendo eletto domicilio nel comune del domicilio fiscale, l'Amministrazione era obbligata a notificare tutti gli atti (impositivi e di riscossione) presso il domicilio eletto e che la notificazione effettuata in altro luogo era invalida.

La decisione

La corte ha affermato che l'elezione di domicilio obbliga l'Amministrazione a notificare tutti gli atti presso il domicilio eletto, senza distinzione tra atti impositivi e atti della riscossione, e che una notificazione eseguita in luogo diverso è invalida. Tuttavia il vizio nella notificazione della cartella consente al contribuente di impugnare la pretesa nel merito; se il contribuente non contesta nel merito la pretesa, il mero vizio formale non determina la nullità della cartella e della pretesa tributaria, ma comporta soltanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento successivamente notificata.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio del contribuente vincola l'Amministrazione a notificare tutti gli atti (sia impositivi sia di riscossione) nel domicilio eletto: notificazioni eseguite altrove sono invalide.
  • Un vizio formale nella notificazione della cartella esattoriale legittima il contribuente a impugnare e a chiedere la verifica del diritto tributario nel merito.
  • Se il contribuente non contesta nel merito la pretesa tributaria, il difetto di notificazione non determina automaticamente la nullità della cartella; la conseguenza tipica è l'annullamento dell'intimazione di pagamento, non l'estinzione dell'obbligo tributario.
  • Per ottenere l'annullamento della pretesa tributaria è quindi necessario che il contribuente impugni anche nel merito; l'impugnazione limitata al vizio di notifica può portare solo a rimedi procedurali.
  • Prassi consigliata per il contribuente: aggiornare tempestivamente l'elezione di domicilio e, in caso di notifica irregolare, impugnare subito sia la notificazione sia, se interesse, il merito della pretesa per evitare la conservazione dell'atto tributario.
  • Prassi consigliata per l'Amministrazione: verificare sempre l'esistenza e la validità dell'elezione di domicilio prima di procedere alle notificazioni per evitare annullamenti formali delle intimazioni di pagamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.