Sentenza del 22/06/2021 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - avviso di accertamento - fallimento - notifica dell'atto al fallito - applicazione dell'art. 43, L. fall. al processo tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TL9031300171 relativo all'anno d'imposta 2015, per due ragioni principali: 1) incompetenza territoriale dell'Agenzia di Savona, con richiamo al domicilio fiscale della società fallita presso il curatore nel circondario di Imperia (artt. 60, 58 e 31 DPR 600/1973); 2) contestazione nel merito della disconoscenza/deduzione indebita di costi ritenuti non sufficientemente documentati e non inerenti (importo imponibile contestato euro 5.641,75 e IVA euro 859,25), mentre il ricorrente sostiene che le fatture allegate supportano le spese e ne dimostrano l'inerenza all'attività sociale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. In via preliminare è stata respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente: la Commissione ha ritenuto applicabile l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, quando l'accertamento tributario riguarda pretese relative a periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento o al periodo d'imposta in cui essa è intervenuta, l'atto deve essere notificato anche al fallito e il fallito conserva interesse e capacità di impugnare. Nel merito l'Agenzia non ha dimostrato l'insussistenza o la non inerentezza delle spese contestate: le fatture e le voci (buffet promozionali, auto sostitutiva, sponsorizzazioni, pranzi aziendali, regali/gadget) sono compatibili con l'attività sociale. Sono state compensate le spese di lite.
Norme richiamate
R.D. 16/3/1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 43
nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore
La norma attribuisce in linea generale la legittimazione processuale al curatore fallimentare; tuttavia il giudice ha richiamato la necessità di modulare l'applicazione in tema tributario quando l'atto è relativo a periodi anteriori o coincidenti con la dichiarazione di fallimento e quando il fallito è stato notificato.
DPR 29/9/1973, n. 600, artt. 60, 58 e 31
Richiamati dal ricorrente per sostenere che il domicilio fiscale della società fallita è presso il curatore e quindi che la competenza territoriale per notifiche e accertamenti avrebbe dovuto porsi nel circondario del curatore; il giudice ha comunque valutato anche gli obblighi di notifica verso il fallito in base alla giurisprudenza tributaria.
Cass. Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11618
Giurisprudenza richiamata come principio: l'accertamento tributario che riguarda presupposti anteriori alla dichiarazione di fallimento o il periodo d'imposta in cui essa è intervenuta deve essere notificato anche al contribuente fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo e l'interesse a impugnare.
Cass. Sez. V, 14 maggio 2002, n. 6937
Affermata la possibilità del litisconsorzio tra curatore e fallito e l'ammissione del fallito all'impugnazione quando sussiste un interesse personale a evitare l'emersione di ulteriori passività che aggravi la sua posizione.
Corte costituzionale, sentenze nn. 953/1988 e 676/1988
Citazioni a supporto del principio che la legge fallimentare non garantisce al fallito un autonomo diritto all'impugnazione in via generale; tuttavia la giurisprudenza successiva tempera tale principio nei casi tributari specifici.
Massime di principio
- Se l'atto impositivo riguarda fatti o periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento o il medesimo periodo d'imposta in cui è intervenuta la dichiarazione, la notifica dovrebbe essere effettuata sia al curatore che al fallito; in questi casi il fallito può essere ammesso a impugnare l'atto.
- L'art. 43 della legge fallimentare attribuisce primariamente la legittimazione processuale al curatore, ma non esclude automaticamente la possibilità per il fallito di intervenire o impugnare in ambito tributario quando è stato anch'egli notificato o ha un interesse personale diretto (es. rischio di responsabilità ulteriori o sanzioni).
- In materia tributaria i termini di impugnazione sono brevi: il fallito, se notificato, può agire per evitare decadenze anche se il curatore non ha intrapreso l'azione, e il giudice valuterà la legittimazione in luce degli obblighi di notifica e dell'interesse del fallito.
- Sulla competenza territoriale e sul domicilio fiscale dopo il fallimento occorre verificare la corretta iscrizione e comunicazione del domicilio presso il curatore, ma ciò non esclude l'obbligo di notificare l'atto al fallito quando ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza.
- Sul merito delle contestazioni fiscali il carico probatorio rimane sull'Amministrazione finanziaria: se il contribuente/fallito dimostra con fatture e documenti la pertinenza e l'inerenza delle spese, l'accertamento può essere annullato; la documentazione contabile e fatturale correttamente giustificata è determinante.
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