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Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio, a seguito di verifica formale ex art. 36-bis DPR 600/73, ha negato la detraibilità delle spese per lavori di ristrutturazione relative al 2012 sostenute su un immobile perché riteneva assente un titolo idoneo (comodato) opponibile all'Amministrazione. Il contribuente ha contestato tale pretesa sostenendo: (i) la spettanza della detrazione in caso di detenzione in comodato ai sensi dell'art. 16-bis TUIR; (ii) la riconoscibilità giuridica della convivenza 'more uxorio' anche prima della legge n. 76/2016; (iii) un'illegittima disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Cost. AE DP ha contestato l'efficacia probatoria dei documenti prodotti e ha ritenuto la legge 76/2016 non retroattiva. AE Riscossione ha eccepito carenza di legittimazione passiva.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello del contribuente e riformato la decisione della CTP. Ha ritenuto che, sebbene non vi fosse un contratto di comodato registrato, la documentazione prodotta dal contribuente (atto di notorietà, certificazione anagrafica attestante convivenza, istanza TIA intestata al contribuente, fattura per fornitura idrica intestata allo stesso, pagamenti e altro) costituisca prova sufficiente, almeno presuntiva, dell'esistenza del comodato e quindi della spettanza della detrazione. Ha inoltre riconosciuto la carenza di legittimazione passiva di AE Riscossione. Le spese sono state compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    Norma che disciplina la verifica formale della dichiarazione e l'emersione della pretesa; qui è la fonte dell'accertamento ma non esonera l'Ufficio dall'apprezzare correttamente la prova prodotta dal contribuente.

  • art. 16-bis TUIR

    Riconosce la detrazione per interventi di ristrutturazione anche quando il soggetto che sostiene la spesa detiene l'immobile in comodato; la Commissione ha ritenuto che la norma non imponga la registrazione del contratto come presupposto indefettibile per la detrazione.

  • legge n. 76/2016

    Norma che ha disciplinato le convivenze di fatto; nel procedimento la questione della retroattività è stata considerata assorbita dalla decisione sulla prova del comodato, sicché non è stata necessaria una pronuncia definitiva sulla natura 'ricognitiva' o innovativa della legge.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dall'appellante per un'ipotesi di illegittima disparità di trattamento; la Commissione ha ritenuto la questione assorbita dalla soluzione favorevole al contribuente sulla prova del titolo e quindi non ha dovuto pronunciarsi nel merito sull'eventuale violazione.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2017

    Documento di prassi richiamato dall'Ufficio per sostenere la non riconoscibilità anteriore alla legge 76/2016; la Commissione ha contestato l'assolutezza della posizione dell'Ufficio nella valutazione probatoria dei documenti del contribuente.

Massime di principio

  • La registrazione formale di un contratto di comodato non è sempre condizione necessaria per ottenere le detrazioni: documentazione concordante e significativa (atto di notorietà, certificazione anagrafica, intestazione di utenze e bollette, istanze TIA, prove di pagamento) può costituire, anche in via presuntiva, prova idonea dell'esistenza del comodato.
  • L'Amministrazione non può negare a priori rilievo probatorio a documenti che, presi nel loro insieme, formano una prova grave, precisa e concordante dell'esistenza del titolo; la valutazione delle prove è essenziale e può ribaltare l'accertamento dell'Ufficio.
  • Questioni di riconoscimento giuridico della convivenza 'more uxorio' o di presunta incostituzionalità possono risultare assorbite se il giudice risolve la controversia sulla base della sufficiente prova del titolo richiesto dalla normativa fiscale.
  • AE Riscossione può essere esclusa dalla legittimazione passiva quando la contestazione riguarda profili sostanziali dell'accertamento tributario svolto dall'Agenzia delle Entrate; occorre verificare la specifica posizione soggettiva rispetto al ruolo impugnato.
  • In giudizi con questioni complesse e pluralità di argomenti (prova, diritto sostanziale, profili costituzionali) il giudice può compensare le spese quando l'esito complessivo è incerto o vi sono ragioni fondate su entrambe le parti.

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