Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 3106 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Costituzione in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione - Giudizi non rientranti nel patrocinio dell'Avvocatura - Patrocinio avvocato del libero foro - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Valutazione della legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione con avvocati del libero foro o con autodifesa nei casi in cui l'Avvocatura dello Stato risulta indisponibile o non venga utilizzata, e interpretazione dell'ambito di applicazione dell'art. 43, comma 4, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 in relazione alla convenzione tra Agenzia e Avvocatura

La decisione

La Corte, richiamando l'art. 4-novies del d.l. 34/2019 (norma di interpretazione autentica), ha stabilito che il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 193/2016 deve intendersi nel senso che l'art. 43, comma 4, del R.D. 1611/1933 si applica esclusivamente quando l'Agenzia delle Entrate - Riscossione intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi che sono riservati all'Avvocatura sulla base della convenzione; invece quella disposizione non opera quando la questione è l'indisponibilità dell'Avvocatura ad assumere il patrocinio. Ne consegue che, alla luce della convenzione del 5 luglio 2017, i giudizi residui non assegnati all'Avvocatura sono riservati agli avvocati del libero foro e all'autodifesa tramite propri dipendenti delegati. In sostanza è riconosciuta la legittimità dell'intervento del libero foro per il carico residuale previsto dalla convenzione, ma esclusa l'applicazione automatica dell'art. 43.4 nei casi di mera indisponibilità dell'Avvocatura.

Norme richiamate

  • decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito), art. 4-novies

    Norma di interpretazione autentica utilizzata per chiarire il significato del comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 193/2016; ha precisato i limiti applicativi dell'art. 43 R.D. 1611/1933 in relazione alla convenzione tra Agenzia e Avvocatura

  • decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8

    È il testo soggetto all'interpretazione autentica: il comma va letto alla luce dell'art. 4-novies del d.l. 34/2019, limitando l'ambito di applicazione dell'art. 43 R.D. 1611/1933 alle ipotesi di volontaria rinuncia dell'Agenzia all'Avvocatura nei giudizi convenzionalmente riservati

  • Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4

    La Corte interpreta l'art. 43(4) come applicabile solo quando l'ente pubblico (qui Agenzia delle Entrate - Riscossione) intende non avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi riservati per convenzione; non trova invece applicazione nei casi in cui l'Avvocatura sia indisponibile ad assumere il patrocinio

Massime di principio

  • Verificare sempre la convenzione tra l'ente pubblico e l'Avvocatura dello Stato: i compiti effettivi e il 'carico residuale' devono essere desunti dalla convenzione stessa
  • Distinguere tra (a) scelta volontaria dell'ente di non avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi convenzionalmente riservati e (b) indisponibilità dell'Avvocatura: l'art. 43, comma 4, opera nella prima ipotesi, non nella seconda
  • Nei giudizi considerati 'residui' dalla convenzione, la rappresentanza e difesa dell'ente possono essere affidate ad avvocati del libero foro o essere esercitate in autodifesa tramite dipendenti delegati
  • Se si contesta la legittimità della costituzione in giudizio dell'ente con avvocato del libero foro, chiedere e documentare la base convenzionale o la formale scelta/munificenza dell'ente (non solo la presunta indisponibilità dell'Avvocatura)
  • Per l'ente pubblico: motivare e documentare la scelta di utilizzare il libero foro o l'autodifesa (richieste/risposte all'Avvocatura, clausole convenzionali) per resistere a eccezioni procedurali basate sulla legittimità della costituzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.