Cassazione Civile, Ordinanza n. 16862/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento relativa a imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, emessa dal concessionario per conto di un Comune e notificata a una società che gestiva un mezzo pubblicitario denominato "maxi tela". La società contribuente ha contestato la pretesa assumendo, da un lato, di avere comunicato la rimozione dello striscione con raccomandata del 29 gennaio 2013 e, dall'altro, di avere conosciuto l'avviso di accertamento solo con la notifica dell'ingiunzione. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione; il concessionario ha proposto appello, poi respinto, e quindi ricorso per cassazione. Nel ricorso principale sono stati dedotti due motivi: 1) nullità/violazione di legge per avere la CTR deciso senza considerare correttamente la prova della tempestiva notifica dell'avviso di accertamento del 16 aprile 2013, sostenendo che tale avviso era stato inviato il 17 aprile e ricevuto il 19 aprile 2013, con conseguente tardività e inammissibilità dell'opposizione all'ingiunzione; 2) violazione dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che in mancanza di valida cessazione la pubblicità si sarebbe prorogata automaticamente e che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la comunicazione di cessazione e invertito l'onere della prova. La società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia sul dedotto giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del concessionario, ritenendo entrambi i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, attività riservata al giudice di merito. In particolare, la censura fondata sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è stata reputata impropria, poiché la doglianza verteva in realtà sull'apprezzamento delle prove; analogamente, la censura sull'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e sull'art. 2697 c.c. è stata considerata inammissibile perché mascherava un dissenso sulla ricostruzione fattuale, non una vera violazione di legge. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il principio del libero convincimento e la valutazione delle prove appartengono al merito; la sua dedotta violazione non può essere usata per ottenere un nuovo esame del fatto in cassazione.
La denuncia di violazione delle regole di valutazione probatoria non integra di per sé violazione di legge, ma può tradursi in un vizio di motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'opposizione tardiva all'ingiunzione, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile sul piano fattuale.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alla tempestività dell'impugnazione dell'atto impositivo, ma senza accoglimento della doglianza nel giudizio di legittimità.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Invocato per sostenere la ritualità e tempestività dell'avviso di accertamento notificato al contribuente.
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dal ricorrente come base normativa della potestà impositiva e delle modalità di accertamento in materia di tributi locali.
art. 8, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La Corte afferma che la censura sul suo significato normativo è inammissibile perché richiede una diversa ricostruzione dei fatti (contenuto della comunicazione di cessazione e verifica successiva), non una vera interpretazione della norma.
Non vi è stata inversione dell'onere della prova: la CTR ha solo espresso un proprio convincimento sulla prova della cessazione della pubblicità, senza violare la regola di riparto probatorio.
Richiamato nel ricorso incidentale per dedotta omissione di pronuncia sul giudicato interno; il motivo incidentale resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro per denunciare nullità del procedimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta al riesame dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro formale delle doglianze di violazione di legge, che tuttavia non può coprire contestazioni sulla ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato in via incidentale e nella ricostruzione del vizio di motivazione, ma la Corte ribadisce che non è consentita una nuova valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: quando la doglianza investe il contenuto degli atti, la credibilità degli elementi istruttori o la ricostruzione del fatto, il motivo è inammissibile se manca un reale errore sull'astratta portata della norma.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della nullità processuale, non come violazione di legge in sé.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge sussiste solo quando il giudice di merito abbia ricondotto la fattispecie concreta alla norma in modo giuridicamente errato; se la censura richiede di rivedere il contenuto delle prove o l'accertamento dei fatti, il motivo resta fuori dal perimetro del controllo di legittimità.
- Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito attribuisce una determinata valenza agli elementi probatori acquisiti e conclude per la dimostrazione di un fatto costitutivo o estintivo; la doglianza è ammissibile solo se venga effettivamente alterata la regola astratta di riparto probatorio.
- Quando il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito e non richiede autonoma decisione nel merito.
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