Cassazione Civile, Ordinanza n. 11684/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione un maggior reddito di capitale e applicando, da un lato, la presunzione di fruttuosità ex art. 6 d.l. 167/1990 e, dall'altro, la presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 per disponibilità finanziarie detenute all'estero. La pretesa traeva origine da indagini penali e fiscali che avevano portato al sequestro del personal computer di un professionista svizzero, nel cui archivio erano emersi nominativi e dati relativi a rapporti fiduciari e operazioni finanziarie riconducibili, secondo l'Ufficio, al contribuente. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto; la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio ritenendo non raggiunta la prova dei rilievi contestati. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e delle norme tributarie richiamate, lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso valore indiziario ai file rinvenuti nel computer del professionista, senza valutarli come prove atipiche e senza esaminare unitariamente il compendio indiziario; sosteneva inoltre che la sentenza avesse omesso di considerare la documentazione di mandato fiduciario e gli ulteriori elementi che avrebbero dimostrato la riconducibilità al contribuente delle società e dei conti esteri oggetto di contestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente, ma ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che i file e la documentazione rinvenuti nel computer sequestrato al professionista estero potevano essere utilizzati come elementi indiziari e che la CTR aveva errato nel negar loro valore probatorio e nel non procedere a una valutazione complessiva, e non atomistica, del materiale probatorio offerto dall'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia alla luce dei principi sulla prova per presunzioni e sull'utilizzabilità delle prove atipiche in sede tributaria.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sulla nozione di presunzione semplice e sul passaggio dal fatto noto al fatto ignoto.
Interpretato nel senso che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che il giudice deve valutarle complessivamente, non in modo atomistico.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato tra le norme poste a base del recupero a tassazione e del controllo della legittimità dell'accertamento.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo fondato su presunzioni.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel quadro normativo dell'accertamento fiscale oggetto di impugnazione.
art. 12 d.l. 25 settembre 2001, n. 350
Richiamato quale disciplina dello scudo fiscale contestato come fittizio.
art. 13 d.l. 25 settembre 2001, n. 350
Richiamato nel contesto della disciplina dello scudo fiscale.
art. 12, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78
Richiamato per la presunzione relativa agli investimenti e alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Richiamato per la presunzione di fruttuosità delle disponibilità estere non dichiarate.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuta sufficiente se indica i fatti astrattamente giustificativi della pretesa.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Interpretato nel senso che la motivazione dell'atto tributario può essere resa anche per relationem, purché siano riprodotti gli elementi essenziali degli atti richiamati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario sono utilizzabili, come elementi indiziari, anche dati o documenti acquisiti in modo atipico, salvo i casi di inutilizzabilità espressamente previsti dalla legge o di violazione di diritti fondamentali.
- La valutazione della prova per presunzioni deve essere condotta secondo un duplice passaggio: prima l'esame analitico dei singoli indizi per escludere quelli irrilevanti, poi la valutazione complessiva della loro convergenza, senza ricorrere a un apprezzamento atomistico.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione quando il giudice di merito ne disattende i criteri giuridici, ad esempio escludendo in radice il valore indiziario di elementi che andavano invece apprezzati nella loro sintesi complessiva.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica i fatti astrattamente idonei a sorreggere la pretesa e può essere motivato per relationem, purché il contribuente sia posto in condizione di individuare il contenuto essenziale degli atti richiamati.
- In materia fiscale, la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni vanno apprezzate in funzione della ragionevole probabilità del fatto ignoto desumibile dai fatti noti, non già con un criterio di certezza assoluta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11507/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11508/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11510/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11513/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11517/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11518/2024 del 30/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →