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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11684/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione un maggior reddito di capitale e applicando, da un lato, la presunzione di fruttuosità ex art. 6 d.l. 167/1990 e, dall'altro, la presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 per disponibilità finanziarie detenute all'estero. La pretesa traeva origine da indagini penali e fiscali che avevano portato al sequestro del personal computer di un professionista svizzero, nel cui archivio erano emersi nominativi e dati relativi a rapporti fiduciari e operazioni finanziarie riconducibili, secondo l'Ufficio, al contribuente. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto; la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio ritenendo non raggiunta la prova dei rilievi contestati. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e delle norme tributarie richiamate, lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso valore indiziario ai file rinvenuti nel computer del professionista, senza valutarli come prove atipiche e senza esaminare unitariamente il compendio indiziario; sosteneva inoltre che la sentenza avesse omesso di considerare la documentazione di mandato fiduciario e gli ulteriori elementi che avrebbero dimostrato la riconducibilità al contribuente delle società e dei conti esteri oggetto di contestazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente, ma ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che i file e la documentazione rinvenuti nel computer sequestrato al professionista estero potevano essere utilizzati come elementi indiziari e che la CTR aveva errato nel negar loro valore probatorio e nel non procedere a una valutazione complessiva, e non atomistica, del materiale probatorio offerto dall'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia alla luce dei principi sulla prova per presunzioni e sull'utilizzabilità delle prove atipiche in sede tributaria.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario sono utilizzabili, come elementi indiziari, anche dati o documenti acquisiti in modo atipico, salvo i casi di inutilizzabilità espressamente previsti dalla legge o di violazione di diritti fondamentali.
  • La valutazione della prova per presunzioni deve essere condotta secondo un duplice passaggio: prima l'esame analitico dei singoli indizi per escludere quelli irrilevanti, poi la valutazione complessiva della loro convergenza, senza ricorrere a un apprezzamento atomistico.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione quando il giudice di merito ne disattende i criteri giuridici, ad esempio escludendo in radice il valore indiziario di elementi che andavano invece apprezzati nella loro sintesi complessiva.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica i fatti astrattamente idonei a sorreggere la pretesa e può essere motivato per relationem, purché il contribuente sia posto in condizione di individuare il contenuto essenziale degli atti richiamati.
  • In materia fiscale, la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni vanno apprezzate in funzione della ragionevole probabilità del fatto ignoto desumibile dai fatti noti, non già con un criterio di certezza assoluta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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