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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11517/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione contro una cartella di pagamento emessa per la riscossione coattiva di un credito del Ministero della giustizia relativo a spese di giustizia. In sede di merito aveva dedotto la nullità degli atti per incomprensibilità del contenuto, impossibilità di individuare il titolo dell'obbligazione, mancata notifica degli atti prodromici e intervenuta prescrizione. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sulla motivazione e sull'obbligo di indicare il contenuto dell'atto, sostenendo che l'oggetto del ruolo/cartella non fosse integrabile o modificabile; con il secondo e il terzo ha denunciato violazioni di norme processuali penali e civili, sostenendo l'inesistenza o non individuabilità del titolo esecutivo sotteso alla cartella e l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente aveva formulato censure plurime redatte con modalità espositive già esaminate e ritenute non conformi ai requisiti dell'art. 366 c.p.c. in precedenti ricorsi del medesimo soggetto e su fattispecie sostanzialmente sovrapponibili, rinviando alle relative motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Ha inoltre osservato che il secondo e il terzo motivo erano comunque di difficile intelligibilità. Non ha statuito sulle spese per mancata difesa degli intimati e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo cumulativo, promiscuo o non autosufficiente, al punto da non consentire di individuare con chiarezza le singole censure e il loro oggetto.
  • Quando il ricorrente ripropone questioni già esaminate dalla Corte in ricorsi sostanzialmente sovrapponibili, il giudice di legittimità può rinviare alle precedenti motivazioni già rese su analoghe fattispecie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
  • La denuncia di violazione di legge non è sufficiente se si traduce in una narrazione confusa o in censure di difficile intelligibilità: l'impugnazione deve essere specifica e coerente con i requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente, se previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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