Cassazione Civile, Ordinanza n. 11517/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione contro una cartella di pagamento emessa per la riscossione coattiva di un credito del Ministero della giustizia relativo a spese di giustizia. In sede di merito aveva dedotto la nullità degli atti per incomprensibilità del contenuto, impossibilità di individuare il titolo dell'obbligazione, mancata notifica degli atti prodromici e intervenuta prescrizione. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sulla motivazione e sull'obbligo di indicare il contenuto dell'atto, sostenendo che l'oggetto del ruolo/cartella non fosse integrabile o modificabile; con il secondo e il terzo ha denunciato violazioni di norme processuali penali e civili, sostenendo l'inesistenza o non individuabilità del titolo esecutivo sotteso alla cartella e l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente aveva formulato censure plurime redatte con modalità espositive già esaminate e ritenute non conformi ai requisiti dell'art. 366 c.p.c. in precedenti ricorsi del medesimo soggetto e su fattispecie sostanzialmente sovrapponibili, rinviando alle relative motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Ha inoltre osservato che il secondo e il terzo motivo erano comunque di difficile intelligibilità. Non ha statuito sulle spese per mancata difesa degli intimati e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la difesa personale del ricorrente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
utilizzato dalla Corte per qualificare come inammissibili il ricorso e i motivi, in ragione della loro conformità a censure già scrutinabili come manifestamente non meritevoli di esame
richiamato quale precetto violato per la struttura non conforme dei motivi di ricorso
art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
consente il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni su ricorsi analoghi del medesimo ricorrente
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la decisione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1-bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la determinazione dell'importo aggiuntivo del contributo unificato
dedotto dal ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti amministrativi
dedotto dal ricorrente quale norma sull'obbligo di motivazione degli atti impositivi
artt. 24 e 111 Cost.
invocati dal ricorrente a sostegno delle censure sulla tutela giurisdizionale e sul giusto processo
richiamato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente o inadeguata
richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione e alla motivazione
invocati dal ricorrente nel censurare il rigetto della doglianza sul titolo esecutivo
artt. 615, 611, 127, 626, 625 c.p.p.
invocati dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul titolo esecutivo e sul regime dell'esecuzione
invocato dal ricorrente
invocato dal ricorrente e richiamato per le censure sul titolo esecutivo e la sua individuabilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo cumulativo, promiscuo o non autosufficiente, al punto da non consentire di individuare con chiarezza le singole censure e il loro oggetto.
- Quando il ricorrente ripropone questioni già esaminate dalla Corte in ricorsi sostanzialmente sovrapponibili, il giudice di legittimità può rinviare alle precedenti motivazioni già rese su analoghe fattispecie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- La denuncia di violazione di legge non è sufficiente se si traduce in una narrazione confusa o in censure di difficile intelligibilità: l'impugnazione deve essere specifica e coerente con i requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente, se previsto dalla legge.
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