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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11513/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino algerino, dopo essere stato fotosegnalato in Bulgaria e avere lì presentato domanda di protezione internazionale, veniva controllato in Italia e sottoposto a decreto di espulsione del Prefetto di Imperia con contestuale decreto di trattenimento presso il CPR di Torino. In udienza di convalida la difesa eccepiva l’incompetenza del giudice e contestava la legittimità del trattenimento, sostenendo che lo straniero non fosse espellibile in ragione della domanda di protezione internazionale presentata in altro Stato membro e che il provvedimento fosse carente di motivazione, anche con riferimento alla presupposta illegittimità del decreto di espulsione. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava nullità del provvedimento per motivazione apparente e violazione degli artt. 112, 13 e 14 d.lgs. 286/1998, dell’art. 15 della direttiva 2008/115/CE e dell’art. 111 Cost.; con il secondo si deduceva la violazione della disciplina europea in materia di protezione internazionale e del Regolamento Dublino III, assumendo l’inespellibilità del richiedente asilo e quindi l’illegittimità derivata del trattenimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il decreto di convalida fosse affetto da motivazione apparente: il giudice di pace si era limitato a formule stereotipate e apodittiche, senza dar conto delle specifiche difese, senza spiegare le ragioni della condivisione della posizione dell’amministrazione e senza esaminare la questione, rilevante, della competenza e dell’incidenza del Regolamento (UE) n. 604/2013. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato, decidendo nel merito, con affermazione che il trattenimento non poteva più essere prorogato una volta scaduti i termini. Non è stata disposta la regolazione delle spese, che dovranno essere liquidate dal giudice di pace competente, e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso era esente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di denunciare in cassazione il vizio di motivazione apparente quando esso si traduca in una nullità processuale rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro di censura per la mancata risposta alle difese della parte.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    È la norma presupposta dal decreto di espulsione e dal trattenimento; la Corte rileva che il giudice di pace non ha esaminato in modo adeguato la dedotta illegittimità del relativo provvedimento.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    La convalida del trattenimento deve essere adottata con decreto motivato; una motivazione solo apparente integra vizio di nullità.

  • art. 15 direttiva 2008/115/CE

    È richiamata quale fonte europea sulla disciplina del trattenimento, invocata dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato a sostegno del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 6 direttiva 2008/115/CE

    È invocato dal ricorrente nella doglianza relativa all’inespellibilità del richiedente protezione internazionale.

  • artt. 18 e 24 Regolamento (UE) 604/2013

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina Dublino III e alla posizione del richiedente protezione internazionale in altro Stato membro.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    È menzionato dal giudice di pace nel decreto impugnato per escludere, in modo stereotipato, profili di inespellibilità; la Corte rileva che tale richiamo non è adeguatamente motivato.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione del vizio motivazionale e ridurre il sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 54 d.l. 83/2012

    È indicato come fonte della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

  • L. 134/2012

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. 83/2012.

  • D.P.R. 115/2002

    È richiamato in tema di patrocinio a spese dello Stato e liquidazione delle spese in favore del difensore, nonché per escludere il raddoppio del contributo unificato nel caso concreto.

Massime di principio

  • La convalida del trattenimento amministrativo dello straniero richiede una motivazione effettiva e non meramente stereotipata: il giudice deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni poste a fondamento della decisione e delle principali difese svolte dalla parte interessata.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è limitato alle anomalie motivazionali che si risolvono in nullità costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente; resta escluso il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Nel procedimento di convalida del trattenimento collegato a espulsione, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti legali e l’eventuale incidenza di cause di inespellibilità o di discipline sovranazionali pertinenti; l’omesso esame di tali profili rende illegittima la convalida.
  • Quando il trattenimento non sia stato validamente prorogato nei termini, una decisione di cassazione che accerti il vizio può cassare direttamente il provvedimento senza rinvio, se la misura non è più suscettibile di ulteriore proroga.
  • In tema di patrocinio a spese dello Stato, se la parte ammessa è vittoriosa contro un’amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del D.P.R. n. 115 del 2002 e non vi è automatica condanna della parte soccombente al raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è esente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionaleOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileInternazionale privatoEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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