Cassazione Civile, Ordinanza n. 11518/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino, sbarcato in Italia a seguito di soccorso in mare e controllato dalla Questura di Agrigento, riceveva un decreto di respingimento con contestuale trattenimento sul presupposto che fosse entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, pur essendo stato ammesso per necessità di pubblico soccorso, e che non avesse chiesto protezione internazionale dopo essere stato informato in fase di pre-identificazione. All'udienza di convalida lo straniero dichiarava invece di voler chiedere protezione internazionale e di non aver ricevuto un'adeguata informativa dopo lo sbarco; il Giudice di pace convalidava il trattenimento. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la motivazione apparente del provvedimento di convalida e l'omesso esame delle difese, deducendo violazione degli artt. 112, 13 e 14 d.lgs. 286/1998, dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111 Cost.; 2) l'illegittimità del decreto di respingimento presupposto per mancata informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, in relazione agli artt. 10, comma 4, e 10-ter d.lgs. 286/1998 e all'art. 8 della direttiva 2013/32/UE.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo il provvedimento di convalida assistito da motivazione solo apparente: il giudice di pace si era limitato a formule stereotipate sulla sussistenza dei presupposti del respingimento e del trattenimento, senza esaminare le difese del ricorrente né esplicitare, anche sinteticamente, le ragioni della decisione. Accertato tale vizio, la Corte ha assorbito il secondo motivo e ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, decidendo nel merito, poiché il trattenimento non era stato validamente prorogato nei termini e non poteva più esserlo a termini scaduti. Quanto alle spese, non ha provveduto alla loro regolazione in questa sede, rinviandone la liquidazione al Giudice di pace di Torino secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché il ricorso era esente.
Norme richiamate
n. 4; n. 3; comma 1, n. 5
La censura in cassazione può investire la nullità del provvedimento per motivazione apparente; il vizio motivazionale è ricondotto al "minimo costituzionale" e rileva solo nelle ipotesi estreme di motivazione mancante o incomprensibile.
Richiamato come parametro di censura per l'omesso esame delle difese, ma il motivo è stato deciso sulla base del vizio di motivazione apparente.
È richiamato quale base del provvedimento espulsivo, ma la Corte non ne esamina nel merito la legittimità perché assorbe il secondo motivo.
La convalida del trattenimento deve essere adottata con decreto motivato; una motivazione stereotipata e priva di reale contenuto argomentativo integra nullità.
art. 15 direttiva 2008/115/CE
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina del trattenimento, ma non applicata autonomamente nella decisione finale.
art. 111 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione è evocato a sostegno della censura di motivazione apparente.
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiamato nel secondo motivo in relazione al diritto di chiedere protezione internazionale, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato nel secondo motivo sulla fase di sbarco e informazione al migrante, ma non esaminato nel merito.
art. 8 direttiva 2013/32/UE
Richiamata per la doglianza sulla mancata informativa circa la protezione internazionale, ma il motivo è stato assorbito.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, viene letta come riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale".
art. 12 preleggi
Usato come canone ermeneutico per interpretare la nuova formulazione del vizio motivazionale.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate con istanza al giudice competente.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione la liquidazione del compenso spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato nei casi di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna alle spese in favore dello Stato non si riferisce all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione del provvedimento è censurabile solo quando presenti un'anomalia radicale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancante, perplessa o intrinsecamente incomprensibile.
- La convalida del trattenimento amministrativo dello straniero richiede un decreto effettivamente motivato: non basta una formula stereotipata sulla sussistenza dei presupposti di legge, ma occorre una pur sintetica risposta alle deduzioni difensive e alle ragioni poste a base dell'atto amministrativo presupposto.
- Quando il vizio di motivazione apparente colpisce il provvedimento di convalida del trattenimento e il termine massimo del trattenimento risulta ormai scaduto, la Corte può cassare senza rinvio, decidendo nel merito perché il processo non è più utilmente proseguibile.
- Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non dà luogo alla regolazione ordinaria delle spese in favore dello Stato.
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