Cassazione Civile, Ordinanza n. 11507/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di un edificio scolastico. Il committente pubblico ha chiesto alla società appaltatrice il rimborso delle somme spese per rimediare a difformità esecutive riscontrate in sede di collaudo, consistite nella mancata realizzazione dell'isolamento termico del solaio di copertura rispetto al progetto approvato, oltre al risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata rigettata per accoglimento dell'eccezione di decadenza/tardività ex art. 1669 c.c.; in appello la decisione era stata riformata con condanna dell'appaltatrice al pagamento di somme a titolo restitutorio e risarcitorio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2008, mentre la procura speciale per il giudizio di legittimità era stata conferita nel 2018 da soggetto ormai inesistente. La Corte, rilevata l'estinzione della società ex art. 2495 c.c. e l'inesistenza della procura speciale rilasciata da un ente ormai estinto, ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha inoltre condannato personalmente il difensore che aveva autenticato la procura al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la procura speciale necessaria per proporre ricorso fosse inesistente, perché conferita da una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Di conseguenza ha precluso l'esame dei motivi di merito e processuali sollevati dalla ricorrente, inclusi quelli relativi alla corretta individuazione del contraddittorio in appello e alla validità della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico personalmente dell'avvocato che aveva autenticato la procura, con ulteriore contributo unificato a suo carico se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel giudizio di merito come base dell'eccezione di decadenza/tardività sollevata dalla convenuta rispetto all'azione per gravi difetti dell'opera.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; una società già estinta non può validamente conferire procura speciale per il ricorso per cassazione.
Nel giudizio di merito, in caso di estinzione della società non dichiarata o notificata, opera l'ultrattività del mandato alla lite nei confronti del difensore.
L'appello può essere notificato al difensore costituito della parte estinta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per determinare l'importo base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è inesistente quando sia conferita da una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, poiché manca un valido soggetto mandante.
- L'ultrattività del mandato alla lite opera nel giudizio di merito in assenza di dichiarazione o notificazione dell'evento estintivo, consentendo la prosecuzione del rapporto processuale tramite il difensore; tale regola però non sana la mancanza del mandante necessaria per il ricorso per cassazione.
- Se il ricorso per cassazione è proposto in nome di un soggetto estinto, la Corte deve arrestarsi alla rilevazione dell'inesistenza della procura e non può esaminare i motivi di merito o le ulteriori questioni processuali.
- La condanna alle spese può essere posta personalmente a carico del difensore che abbia autenticato la procura rilasciata da soggetto privo di poteri rappresentativi, restando impregiudicata l'eventuale azione di rivalsa.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, devono essere applicate le conseguenze economiche previste in tema di contributo unificato aggiuntivo.
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