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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11510/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, nel procedimento di divisione ereditaria relativo all'asse di una de cuius comune alle parti, aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. Il ricorrente aveva articolato quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicato al difensore della controparte, con requisiti ritenuti idonei ai sensi dell'art. 390, secondo comma, c.p.c. La controparte non ha aderito alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia validamente depositata dal ricorrente e, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 390, comma 2, c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, poiché la controparte non aveva aderito alla rinuncia. È stato escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 789 c.p.c.

    norma richiamata per qualificare l'ordinanza impugnata come dichiarativa dell'esecutività del progetto di divisione nel procedimento divisorio

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se comunicata alla controparte e munita dei requisiti di legge, è idonea a produrre l'effetto estintivo del giudizio

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso deciso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente comunicata alla controparte e presenti i requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • In difetto di adesione della controparte alla rinuncia, le spese del giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente.
  • Nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non sorge l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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