Cassazione Civile, Ordinanza n. 11508/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale deciso in primo grado con accertamento di pari responsabilità tra il conducente attore in appello e il convenuto danneggiante, con rigetto della domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di quest'ultimo. In appello la Corte territoriale dichiarava l'improcedibilità del gravame per mancato reperimento dell'originale notificato dell'atto di citazione in appello, ritenendo impossibile verificare tempestività della notifica e dell'iscrizione a ruolo, nonché la regolarità della costituzione dell'appellante. Il soccombente proponeva revocazione sostenendo che negli atti prodotti dalla controparte erano presenti non solo la copia dell'appello, ma anche la relata di notifica e la busta postale, e che l'errore revocatorio consisteva nell'aver omesso di esaminare tali documenti decisivi; deduceva inoltre che la procura alle liti, autenticata dal difensore e recante data 14 ottobre 2016, dimostrava che la notificazione non poteva essere anteriore a tale data e quindi la costituzione era tempestiva. Sosteneva infine che, poiché l'appello era stato proposto anche nei confronti di un litisconsorte necessario dichiarato contumace, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La Corte d'appello rigettava la revocazione ritenendo che l'errore fosse decisivo solo rispetto all'appellata assicurazione, ma non anche rispetto al litisconsorte necessario, e quindi non idoneo a sovvertire l'esito di improcedibilità. In cassazione venivano dedotti due motivi: violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e omessa valutazione degli elementi decisivi, con richiamo alla fede privilegiata della procura ex art. 83 c.p.c.; e violazione degli artt. 132 e 291 c.p.c. per non aver revocato la contumacia del litisconsorte necessario e non aver ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato l'errore di diritto nella valutazione della decisività dell'errore revocatorio. Ha affermato che la presenza in atti della procura autenticata con data 14 ottobre 2016 impediva di ipotizzare una notificazione dell'appello anteriore a quella data e che, comunque, tale elemento avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere l'errore decisivo e ad accogliere la revocazione della sentenza di improcedibilità. Ha richiamato il principio secondo cui la data apposta nella procura autenticata dal difensore è contestabile solo con querela di falso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata a un'altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché decida la domanda di revocazione nella fase rescindente e, se del caso, valuti la fase rescissoria e la questione della contumacia del litisconsorte necessario.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere decisivo; la sentenza rescindente va cassata quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso la decisività di un fatto processuale risultante dagli atti.
art. 132 c.p.c.
viene invocato per censurare una motivazione apparente o contraddittoria; la Corte di cassazione accoglie la censura solo in relazione alla decisività dell'errore, assorbendo l'ulteriore profilo.
art. 83 c.p.c.
la procura alle liti autenticata dal difensore fa piena prova, fino a querela di falso, sia dell'autografia della sottoscrizione sia della data apposta.
art. 125, secondo comma, c.p.c.
è richiamato per affermare che la procura può essere rilasciata anche dopo la notificazione dell'atto, ma nel caso concreto tale evenienza non era supportata dagli atti e non valeva a scardinare la prova desunta dalla citazione prodotta.
art. 291 c.p.c.
è invocato per sostenere che, ove mancasse la valida notifica a un litisconsorte necessario, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione o l'integrazione del contraddittorio.
art. 331 c.p.c.
in presenza di litisconsorzio necessario, il giudice deve integrare il contraddittorio se l'impugnazione non risulta ritualmente proposta nei confronti di tutti i necessari contraddittori.
art. 350 c.p.c.
richiamato solo come riferimento al verbale dell'udienza nel quale, secondo il ricorrente, mancava ogni indicazione della produzione dell'atto di appello.
artt. 221 e segg. c.p.c.
la contestazione della data della sottoscrizione/procura autenticata richiede il procedimento di querela di falso.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto processuale è ammissibile solo se l'errore è oggettivamente rilevabile dagli atti e decisivo, cioè idoneo a determinare un esito diverso della decisione impugnata.
- La procura alle liti autenticata dal difensore fa piena prova, fino a querela di falso, anche della data di sottoscrizione; tale data non può essere disconosciuta con semplice contestazione difensiva.
- Quando dagli atti risulti una data della procura incompatibile con una notificazione anteriore dell'atto introduttivo, il giudice deve considerare tale elemento nel valutare la tempestività della costituzione e non può fondare l'improcedibilità su una lettura contraria agli atti.
- Se l'impugnazione è rivolta anche contro un litisconsorte necessario, l'eventuale mancanza di prova della regolare notificazione impone al giudice di valutare l'integrazione del contraddittorio prima di pronunciare l'improcedibilità o di decidere nel merito.
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