Cassazione Civile, Ordinanza n. 15050/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da uno sversamento di prodotto alcolico denominato "Sambuca Romana" verificatosi durante la linea di imbottigliamento, a seguito della rottura della parte finale del tubo collegato tra pompa e filtro. L'Agenzia delle dogane ha emesso avviso di accertamento chiedendo il pagamento dell'accisa ritenuta dovuta sul prodotto disperso; la società ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, l'illegittimità del procedimento amministrativo concluso con il diniego dell'abbuono per mancata decisione dell'Ufficio entro 90 giorni dall'istanza e, dall'altro, la non debenza dell'accisa perché la perdita sarebbe dipesa da evento imprevedibile e inevitabile, nonché l'erronea applicazione della disciplina modificata dal d.lgs. n. 48 del 2010 in violazione del principio di irretroattività.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'oggetto dell'impugnazione era l'avviso di accertamento, non il diniego dell'abbuono, e perché i termini della legge sul procedimento amministrativo non determinano né silenzio-assenso né decadenza della pretesa impositiva in una materia disciplinata autonomamente dalla normativa sulle accise. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: la modifica normativa del 2010 è stata giudicata irrilevante nella vicenda concreta, poiché non incideva sulla struttura della fattispecie, mentre la doglianza sulla valutazione delle prove e sull'insussistenza di caso fortuito o forza maggiore è stata reputata inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo giudizio di merito. La Corte ha confermato la decisione della CTR che aveva escluso i presupposti dell'abbuono e riconosciuto la responsabilità oggettiva del depositario autorizzato, osservando anche la carenza di adeguata diligenza nella manutenzione e nel controllo dell'impianto.
Norme richiamate
è la base della censura di nullità per omessa pronuncia dedotta nel primo motivo.
la Corte esclude la violazione, ritenendo che la CTR abbia implicitamente disatteso le questioni sul procedimento amministrativo poiché non pertinenti all'atto effettivamente impugnato.
il termine procedimentale non comporta, nella materia delle accise, formazione di silenzio-assenso né decadenza della pretesa impositiva.
nel testo ratione temporis, l'abbuono è subordinato alla prova di caso fortuito o forza maggiore; la versione modificata del 2010 non cambia la struttura della fattispecie, ma incide solo su profili valutativi/procedurali.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina transitoria e la non retroattività della modifica.
art. 11 preleggi
invocato per sostenere il principio di irretroattività della legge.
richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia temporale della disciplina tributaria.
art. 20, par. 4, dir. n. 92/12/CEE
richiamato come riferimento unionale della disciplina dell'abbuono in materia di accise.
artt. 7 e 10 dir. n. 2008/118/CE
richiamati come conferma del quadro unionale sulla responsabilità del depositario autorizzato.
richiamato per definire, in termini oggettivi, i concetti di caso fortuito e forza maggiore, come eventi imprevedibili e inevitabili.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato la statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella materia delle accise, l'atto impugnabile è l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione pretende il tributo; la contestazione del diniego di abbuono o della regolarità del relativo procedimento, se non investe l'atto impositivo, non determina di per sé nullità della sentenza per omessa pronuncia quando il giudice abbia sostanzialmente escluso la rilevanza di tali questioni.
- I termini della legge generale sul procedimento amministrativo non producono, in assenza di espressa previsione, silenzio-assenso o decadenza della pretesa fiscale in settori regolati da disciplina speciale come quella doganale e delle accise.
- In tema di accise, il soggetto obbligato risponde in via oggettiva per i rischi inerenti alla circolazione e alla custodia dei prodotti in regime sospensivo; l'abbuono dell'imposta richiede la prova che la perdita o distruzione sia dipesa da circostanze estranee, anormali e imprevedibili, non evitabili con l'adozione di tutte le precauzioni dovute.
- La modifica normativa che attribuisce all'Amministrazione un potere di valutazione della prova "in modo soddisfacente" non introduce un elemento costitutivo ulteriore della fattispecie di esonero, ma attiene al piano procedurale-valutativo e non altera il nucleo della prova di caso fortuito o forza maggiore.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o della sufficienza della motivazione di merito; la censura è inammissibile quando mira solo a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sulla prova dei fatti.
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