Cassazione Civile, Ordinanza n. 32075/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Un soggetto che aveva ottenuto in primo grado una condanna solidale al risarcimento dei danni conseguenti a una frana verificatasi nel territorio di Sarno nel 1998 si era costituito nel giudizio di appello promosso dalle amministrazioni statali. In quella sede proponeva appello incidentale limitatamente alle spese di lite, ritenendole incongrue rispetto alla complessità della causa e al comportamento processuale delle controparti. La Corte d'appello dichiarava però inammissibile l'appello incidentale perché non notificato a uno dei coobbligati solidali rimasto contumace nel grado di appello, ritenendo necessaria tale notifica. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione degli artt. 292, 350 e 359 c.p.c., sostenendo che la mancata notifica dell'appello incidentale al contumace non fosse rilevabile d'ufficio, trattandosi di nullità relativa rimettibile alla sola iniziativa del contumace, e che comunque l'appello incidentale avrebbe potuto essere rivolto solo contro le parti effettivamente costituite senza necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che, quando in appello una delle parti rimane contumace e un appellato propone appello incidentale anche nei suoi confronti, non viene in rilievo la disciplina dell'integrazione del contraddittorio ex artt. 331 o 332 c.p.c., bensì l'art. 292 c.p.c., che impone la notificazione al contumace al solo fine di portarlo a conoscenza della nuova impugnazione. La Corte d'appello aveva quindi errato nel dichiarare inammissibile l'appello incidentale per mancata notifica al contumace e nel ricondurre la fattispecie all'art. 331 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, perché riesamini l'appello principale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 292, 350, 359 c.p.c.
è il parametro del vizio denunciato in cassazione per censurare l'errore di diritto della corte territoriale
nei casi di appello incidentale proposto anche nei confronti di parte rimasta contumace, la notificazione serve a portare a conoscenza del contumace la nuova impugnazione; non opera come regola di integrazione del contraddittorio
non si applica alla fattispecie, perché riguarda l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o scindibili quando l'impugnazione non coinvolge una parte necessaria
non si applica alla fattispecie per le stesse ragioni dell'art. 331 c.p.c.
prevede il deposito tempestivo della comparsa di risposta per l'appello incidentale, ma non esclude la notificazione al contumace richiesta dall'art. 292 c.p.c.
richiamato dalla censura, ma non è la norma decisiva della soluzione
richiamato dalla censura, ma non è la norma decisiva della soluzione
norma processuale che ha regolato la trattazione in adunanza camerale
Massime di principio
- Quando un appellato propone appello incidentale anche nei confronti di una parte che, pur ritualmente evocata nel giudizio di appello principale, sia rimasta contumace, la questione non va risolta con le norme sull'integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 332 c.p.c., ma con l'art. 292 c.p.c., che disciplina la notificazione al contumace.
- L'omessa notificazione dell'appello incidentale al contumace, in tale specifica ipotesi, non determina inammissibilità dell'impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio, poiché la notificazione ha funzione meramente conoscitiva nei confronti del contumace già parte del processo.
- L'appello incidentale può essere validamente proposto solo contro le parti costituite, ma se l'appellante incidentale lo estende anche al contumace già evocato nel giudizio, deve attivarsi la notificazione prevista dall'art. 292 c.p.c.; il giudice non può dichiararne l'inammissibilità facendo applicazione dell'art. 331 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32067/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32072/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32073/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →